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giovedì 02/03/2023 • 15:46

Fisco Paesi a fiscalità privilegiata

Affrancamento degli utili di partecipate estere: il commento di Assonime

Con la circolare del 2 marzo 2023 n. 5, Assonime fornisce un primo commento alla disciplina di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera introdotta dalla legge di bilancio 2023, illustrando i presupposti, le modalità di esercizio e gli effetti dell’opzione.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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L'affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 87-95 L. 197/2022), intende favorire lo smobilizzo e il rimpatrio degli utili detenuti all'estero in Paesi o territori a fiscalità privilegiata superando, mediante un prelievo sostitutivo una tantum, anche i molteplici profili di incertezza in merito alla loro esatta identificazione che derivano dalla complessità del vigente assetto normativo.

Assonime, con la circolare del 2 marzo 2023 n. 5, illustra i presupposti, le modalità di esercizio e gli effetti dell'opzione per l'affrancamento, evidenziando le principali questioni applicative che si auspica possano essere risolte dal decreto ministeriale recante le norme di attuazione della disciplina.

Volendo tratteggiare i lineamenti essenziali della disciplina in oggetto, la legge di bilancio 2023 prevede la possibilità, per i soci che siano titolari di partecipazioni in società estere nell'ambito dello svolgimento di un'attività di impresa, di assolvere un'imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili c.d. black di tali società in modo da poterli distribuire senza doverli assoggettare ad ulteriori prelievi impositivi in Italia.

Nel dettaglio, con la circolare in commento, Assonime analizza gli effetti dell'opzione nel caso in cui una persona fisica non imprenditore sia socio di una società residente e quest'ultima si avvalga eventualmente dell'opzione di affrancamento. Si pensi, a titolo di esempio, ad un socio persona fisica che risulti titolare del 100% di una holding unipersonale italiana A al cui attivo figuri la partecipazione in una società estera B che detenga utili black list. Si assuma ora che la holding A eserciti l'opzione di affrancamento, che successivamente riceva da B gli utili affrancati e, a sua volta, li distribuisca al proprio socio.

La soluzione più coerente, secondo Assonime, sembra quella di ritenere che gli utili affrancati che confluiscono presso il socio persona fisica si debbano qualificare fiscalmente come dividendi di fonte nazionale da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Una fattispecie particolare è quella in cui il soggetto partecipante sia un soggetto fiscalmente trasparente. Si pensi, ad esempio, al caso di una società di persone nella cui compagine figurino tanto soci persone fisiche che soci soggetti ad IRES (es. una società di capitali). Qualora la società di persone in questione eserciti l'opzione in relazione agli utili di una società estera partecipata direttamente o indirettamente, occorre domandarsi quale debba essere l'aliquota dell'imposta sostitutiva da assolvere: se quella del 9%, prevista per i soggetti IRES, ovvero quella del 30%, prevista per i soggetti IRPEF.

Infine, tra le tematiche controverse Assonime segnala il coordinamento della disciplina impositiva dei dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata con le fattispecie in cui il rimpatrio coinvolga la stessa società estera che detiene gli utili/riserve black. Nell'ipotesi in cui la società che detiene le riserve di utili divenga fiscalmente residente in Italia attraverso un trasferimento di sede o altra operazione equivalente (es. fusione per incorporazione da parte di una società italiana), in particolare, è dubbio se la tassazione delle riserve in questione debba avvenire immediatamente oppure possa essere rinviata al momento in cui le riserve black evidenziate nel bilancio della società divenuta residente siano distribuite ai propri soci.

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