giovedì 02/03/2023 • 06:00
Il 27 febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce i coefficienti IMU per i fabbricati del gruppo catastale D. Nella stessa data è stata anche pubblicata la legge di conversione del Milleproroghe che ha differito al 30 giugno il termine per utilizzare il bonus carburante del terzo trimestre.
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I fabbricati produttivi delle imprese sono soggetti al pagamento dell'IMU. Come noto, il presupposto soggettivo dell'IMU è il possesso di immobili con la sola esclusione dell'abitazione principale.
Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, l'art. 1 c. 745 L. 160/2019 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili; il comma definisce come il valore degli immobili debba essere determinato. Sono, infatti, previste regole diverse a seconda del tipo di immobile.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale dell'immobile. Ad esempio, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 il coefficiente da applicare è pari a 160; per i fabbricati accatastati in categoria A/10 il coefficiente è 80 mentre per quelli in C/3, C/4 e C/5 il coefficiente è 140, ecc.
Per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, int
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