giovedì 02/03/2023 • 06:00
In caso di declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d’azienda, il lavoratore ceduto che abbia ottenuto il ripristino del rapporto di lavoro con il cedente può ottenere il risarcimento del danno subito per il periodo antecedente al ripristino del rapporto di lavoro solo dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore.
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Il lavoratore ceduto che ottenga la ricostituzione del rapporto di lavoro con il cedente a seguito della dichiarazione di illegittimità della cessione di ramo d’azienda ha diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, mentre per il periodo compreso tra la cessione del ramo di azienda e la pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della citata cessione, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito, dedotto l’eventuale aliunde perceptum, soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituire in mora il datore di lavoro cedente, offrendo la propria prestazione lavorativa. A queste conclusioni è pervenuta la Cass. 24 febbraio 2023 n. 5788. Il caso di specie La lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere la condanna della società cedente al risarcimento del danno subito nell’arco temporale compreso tra cessione del ramo d’azienda cui apparteneva la lavoratrice e la sentenza con la quale era stata accertata, con efficacia ex tunc, l’illegittimità della cessione del ramo d’azienda, cui era conseguito il diritto della lavoratrice medesima al ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente. I precedenti...
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