L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della circolare n. 5/E/2023 sul nuovo regime patent box. Va detto che sono state accolte soltanto alcune delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti sollecitate nel corso della “consultazione pubblica”.
È stato, inoltre, modificato il Provvedimento direttoriale del 15 febbraio 2022 con la conferma che, per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime patent box, la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione eventualmente predisposta può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel seguito si darà conto dei principali chiarimenti contenuti nella circolare, evidenziando le eventuali differenze rispetto alla posizione espressa nella bozza di circolare posta in “pubblica consultazione”.
Ambito soggettivo
Il nuovo regime del patent box trova applicazione per tutti i titolari di reddito d'impresa ed è subordinato all'esercizio di un'opzione della durata di cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile (Art. 6, comma 1, del DL 21 ottobre 2021, n. 146).
La circolare n. 5/E/2023 ricorda che è inoltre necessario che i predetti soggetti assumano la veste di “investitori” e, quindi, procedano all'“assunzione del rischio”. Con riferimento alla condizione secondo la quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa”, l'Agenzia delle Entrate precisa che non si può considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di “privativa industriale”, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).
È stata quindi respinta l'istanza avanzata da più parti in occasione della “consultazione pubblica”, tra cui Assonime e Confindustria, secondo cui la nozione di “investitore”, che rappresenta il requisito di ordine soggettivo per l'accesso al nuovo patent box, presupporrebbe (per la fruizione dell'agevolazione) l'ottenimento di un titolo di “privativa”, l'effettuazione delle attività rilevanti e il sostenimento dei rischi di insuccesso alle stesse collegati, mentre l'effettivo sfruttamento economico dl bene immateriale sarebbe contemplato come una vera “eventualità”.
D'altro canto, la circolare n. 5/E/2023 conferma che possono accedere al nuovo regime patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub-licenziatario deve, dunque, assumere la veste di “investitore”, come definito dal Provvedimento direttoriale, ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.
Analogamente a quanto già chiarito per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, è stato altresì precisato che il nuovo patent box trova applicazione anche per i consorzi e per le reti di imprese.
Patent box e credito d'imposta ricerca e sviluppo
La Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo della nuova agevolazione patent box con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Nel corso della “consultazione pubblica” da più parti è stato richiesto che venissero forniti chiarimenti in merito alla regola della cd. “nettizzazione dei costi” per il conteggio del credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Sul punto, la circolare n. 5/E/2023 precisa che ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti per il riconoscimento del nuovo patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del cd. “meccanismo premiale”, si ritiene che, in tali ipotesi, i costi debbano essere riconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime patent box. L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal “meccanismo premiale” comporta la restituzione del credito d'imposta; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi, in quanto al momento della fruizione del credito d'imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d'imposta al momento applicabili.
Il medesimo obbligo di restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo deve essere effettuato anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione “ordinaria”.
Firma elettronica con 6 mesi in più
Come detto in premessa è stato modificato il Provvedimento direttoriale del 15 febbraio 2022 e, per l'effetto, è stata confermata la possibilità che, per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime patent box, la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione eventualmente predisposta dal contribuente possa essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
La circolare n. 5/E/2023 precisa che per tale deve intendersi anche la data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.
Viene, altresì, chiarito che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore), rettificativa della variazione in diminuzione calcolata ai fini dell'agevolazione, è consentito integrare o modificare la documentazione idonea predisposta con riferimento alla predetta variazione. In tal caso, la documentazione, così come modificata o integrata, dovrà essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
Requisito territoriale per la ricerca e “costi pass-through”
Si ricorda, infine, per effetto delle modifiche apportate al Provvedimento del 15 febbraio 2022 è stato previsto che le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo debbano essere effettuate in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all'Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ovvero in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del DM 4 settembre 1996.
Con particolare riferimento alle spese “infragruppo”, la circolare n. 5/E/2023 rammenta che con la risposta n. 159/2023 è stato chiarito che, in linea con le raccomandazioni dell'OCSE e con il precedente regime patent box, i costi sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di ricerca e sviluppo rilevanti, e meramente riaddebitati all'investitore (c.d. costi pass-through), sono agevolabili fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi, purché ricorrano tutte le altre condizioni per godere dell'agevolazione.
Fonte: Circ. AE 24 febbraio 2023 n. 5/E
Provv. AE 24 febbraio 2023