Uno dei settori maggiormente influenzati dal GDPR è sicuramente quello del telemarketing e dei call center.
Non vi è dubbio che tale attività può ledere i diritti degli interessati e porsi in contrasto con la normativa privacy.
Al fine di chiarire e comprendere la portata della novità introdotta dal Garante in questa materia, occorre soffermarsi brevemente sul telemarketing, la normativa di riferimento e le sue implicazioni.
Il telemarketing consiste nell'attività promozionale e di vendita che prevede che l'azienda contatti, in modo diretto o affidandosi a call center esterni, i propri clienti o potenziali clienti.
Al fine di raggiungere i propri scopi promozionali, le aziende solitamente si muovono tra due comportamenti diametralmente opposti: da un lato, c'è chi si disinteressa completamente della regolamentazione e di qualsiasi controllo pur di conquistare i propri clienti e, dall'altro lato, c'è chi invece si paralizza dinanzi ai limiti imposti dalla normativa e abbandona qualsiasi iniziativa in tal senso.
Tuttavia, in medio stat virtus: fare telemarketing oggi è possibile a patto che si rispettino alcuni paletti posti a presidio dei diritti dei destinatari di tale attività.
Il punto di partenza è sicuramente la base giuridica per il legittimo trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 129,...
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