giovedì 23/02/2023 • 06:00
Entro il 28 febbraio 2023 le imprese del settore turistico dovranno inviare l’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta IMU. Lo stesso termine vale anche per l'eventuale autodichiarazione sostitutiva o la rinuncia.
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Condizioni per l'ottenimento del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo
L'art. 23 DL 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) ha previsto il credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo. In particolare, con la disposizione in esame, il Legislatore in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive. Quanto alle condizioni per usufruire dell'agevolazione in commento, si ricorda che:
L'autodichiarazione del contribuente
Con il provvedimento del 16 dicembre 2022 n. 356194, l'Agenzia dell'Entrate ha indicato le modalità e i termini di presentazione nonché il contenuto dell'autodichiarazione. Invero, come indicato dal Fisco, l'autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione. A seguito della presentazione dell'autodichiarazione:
Come sottolineato nel provvedimento in commento “il credito d'imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto”.
I termini di presentazione
Entro il 28 febbraio 2023 le imprese del settore turistico dovranno inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Inoltre, nello stesso periodo è possibile:
Il credito di imposta
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta. Invece, nel caso in cui il credito spettante sia superiore a 150.000 euro, lo stesso potrà essere utilizzato solo in seguito all'esito positivo delle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un'ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l'integrazione di tali dati.
Il codice tributo
Come indicato nella Ris. AE 30 settembre 2022 n. 53/E, ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo “6982” denominato “Credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU – art. 22 DL 21/2022”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato “AAAA”.
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Il 16 dicembre scade il termine per la seconda rata IMU 2022; il versamento può avvenire, alternativamente, mediante: modello F24; bollettino di c/c postale; piattaforma PagoPA. Tra le ultime novità, relative al secondo..
Federico Gavioli
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