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giovedì 23/02/2023 • 06:00

Fisco Entro il 28 febbraio 2023

Credito d'imposta IMU per il turismo: come presentare l'autodichiarazione

Entro il 28 febbraio 2023 le imprese del settore turistico dovranno inviare l’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta IMU. Lo stesso termine vale anche per l'eventuale autodichiarazione sostitutiva o la rinuncia.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Condizioni per l'ottenimento del credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo

L'art. 23 DL 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) ha previsto il credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo. In particolare, con la disposizione in esame, il Legislatore in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive. Quanto alle condizioni per usufruire dell'agevolazione in commento, si ricorda che:

  • il contributo/credito di imposta è pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 c. 738-783 L. 160/2019;
  • gli immobili devono rientrare nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva;
  • i relativi proprietari devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate e devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
  • il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, infine, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 DPR 917/86 e all'art. 109 c. 5 DPR 917/86.

L'autodichiarazione del contribuente

Con il provvedimento del 16 dicembre 2022 n. 356194, l'Agenzia dell'Entrate ha indicato le modalità e i termini di presentazione nonché il contenuto dell'autodichiarazione. Invero, come indicato dal Fisco, l'autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione. A seguito della presentazione dell'autodichiarazione:

  • viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni;
  • entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.

Come sottolineato nel provvedimento in commento “il credito d'imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto”.

I termini di presentazione

Entro il 28 febbraio 2023 le imprese del settore turistico dovranno inviare l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Inoltre, nello stesso periodo è possibile:

  • inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Il credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta. Invece, nel caso in cui il credito spettante sia superiore a 150.000 euro, lo stesso potrà essere utilizzato solo in seguito all'esito positivo delle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un'ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l'integrazione di tali dati.

Il codice tributo

Come indicato nella Ris. AE 30 settembre 2022 n. 53/E, ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo “6982” denominato “Credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU – art. 22 DL 21/2022”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato “AAAA”.

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