venerdì 17/02/2023 • 12:14
A partire dal 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenere bonus edilizi, non potranno più optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta.
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Dietro front del Governo alla cessione del credito
Il DL 11/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023 n. 40, mette un punto ad ogni possibilità di sconto in fattura e cessione del Superbonus e di tutti i crediti edilizi. Nel dettaglio, il decreto sul Superbonus del Governo Meloni certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. Pertanto, per i nuovi interventi, non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Resta solo la strada della detrazione d'imposta degli importi.
Divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie di crediti d'imposta edilizi
Il Governo, con il nuovo DL 11/2023 modifica l'art. 121 DL 34/2020. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 1-quinques con il quale viene evidenziato che ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020. Quindi, con questa disposizione, si spegne l'iniziativa degli Enti Pubblici di acquistare i crediti incagliati. Difatti, così il Legislatore blocca sul nascere le iniziative intraprese da alcune Regioni (per prime Sardegna, Piemonte, Provincia di Treviso e Basilicata per soccorrere imprese e professionisti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo).
Limitazioni del concorso di colpa
L'art. 1 c. 1 lett. b) DL 11/2023 introduce all'art. 121 DL 34/2020 il nuovo comma 6-bis. Con tale disposizione, il Legislatore prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della specifica documentazione.
Possesso della documentazione
Ai fini della limitazione della responsabilità, occorre essere in possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 DL 34/2020: titolo edilizio abilitativo degli interventi; notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi; fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute; asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese; nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione recante “Requisiti tecnici”; visto di conformità; un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di che intervengono nelle cessioni comunicate di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007.
Inoltre, il Governo ha altresì previsto che:
Stop a cessione credito e sconto in fattura per nuovi interventi
L'art. 2 c. 1 DL 11/2023 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all'art. 121 c. 2 DL 34/2020 non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge. Quindi, le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020 non sono più consentite, sia per il Superbonus che per gli altri bonus edilizi. Pertanto, il divieto vale quindi per tutti i bonus fiscali edilizi per i quali le opzioni erano previste dall'art. 121 c. 2 DL 34/2020.
Eccezioni alla nuova normativa
Come precisato dall'art. 2 DL 11/2023, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per:
1) Superbonus: per gli interventi di cui all'art.119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023:
2) Altri bonus edilizi (bonus casa, ecobonus, sismabonus ecc.): per gli interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023:
Abrogazione di ulteriori norme sulla cessione
L'art. 2 c. 4 DL 11/2023 abroga le norme per la cessione del credito e lo sconto in fattura che consentivano - anche prima e a prescindere dall'art. 121 DL 34/2020 - di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura a determinate condizioni (art. 14 c. 2 -ter, 2 -sexies e 3.1, e art. 16 c. 1 -quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies , secondo e terzo periodo DL 63/2013).
Resta la detrazione diretta
L'approvazione del decreto ha sùbito scatenato reazioni preoccupate. Difatti, come sottolineato dalle Associazioni di Categoria (Confedilizia) "la cessione del credito è nata nel 2016, ben prima dell'introduzione del Superbonus, per favorire l'utilizzo delle detrazioni fiscali da parte delle famiglie meno abbienti. Negli anni successivi, il meccanismo è stato modificato in vari modi, discutibili come ogni cosa. Lascia quantomeno perplessi, se confermata, la scelta del Governo di eliminare del tutto questo sistema". Tuttavia, come ribadito dallo stesso Governo, l'oggetto dell'intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito. Difatti, secondo il Ministro dell'Economia, l'obbiettivo della manovra è risolvere il nodo dei crediti "arrivati ormai a 110 miliardi”, e "mettere in sicurezza i conti pubblici". Manovra certamente inaspettata e con malumore da parte delle imprese. Come riportate dalle testate della stampa specializzate, secondo il Ministro “è una misura d'impatto che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa”. In conclusione, i bonus continueranno a esistere, ma non più la cessione dei crediti. Resta solo la possibilità della detrazione d'imposta, ovvero il recupero in più anni di una percentuale - che varia in base al bonus specifico - della spesa sostenuta.
Fonte: DL 11/2023 (Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023 n. 40)
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