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venerdì 17/02/2023 • 12:14

Fisco Superbonus

Bonus edilizi: stop a sconto in fattura e cessione del credito

A partire dal 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenere bonus edilizi, non potranno più optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Dietro front del Governo alla cessione del credito

Il DL 11/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023 n. 40, mette un punto ad ogni possibilità di sconto in fattura e cessione del Superbonus e di tutti i crediti edilizi. Nel dettaglio, il decreto sul Superbonus del Governo Meloni certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. Pertanto, per i nuovi interventi, non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Resta solo la strada della detrazione d'imposta degli importi.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie di crediti d'imposta edilizi

Il Governo, con il nuovo DL 11/2023 modifica l'art. 121 DL 34/2020. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 1-quinques con il quale viene evidenziato che ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020. Quindi, con questa disposizione, si spegne l'iniziativa degli Enti Pubblici di acquistare i crediti incagliati. Difatti, così il Legislatore blocca sul nascere le iniziative intraprese da alcune Regioni (per prime Sardegna, Piemonte, Provincia di Treviso e Basilicata per soccorrere imprese e professionisti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo).

Limitazioni del concorso di colpa

L'art. 1 c. 1 lett. b) DL 11/2023 introduce all'art. 121 DL 34/2020 il nuovo comma 6-bis. Con tale disposizione, il Legislatore prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della specifica documentazione.

Possesso della documentazione

Ai fini della limitazione della responsabilità, occorre essere in possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 DL 34/2020: titolo edilizio abilitativo degli interventi; notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi; fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute; asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese; nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione recante “Requisiti tecnici”; visto di conformità; un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di che intervengono nelle cessioni comunicate di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007.

Inoltre, il Governo ha altresì previsto che:

  • l'esclusione di cui al comma 6 -bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la citata documentazione (nuovo comma 6-ter dell'art. 121 DL 34/2020);
  • il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis dell'art. 121 DL 34/2020 non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dell'art. 121 DL 34/2020. Rimane ferma l'applicazione dell'art. 14 c. 1 bis.1 DL 50/2022 (nuovo comma 6-quater dell'art. 121 DL 34/2020).

Stop a cessione credito e sconto in fattura per nuovi interventi

L'art. 2 c. 1 DL 11/2023 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all'art. 121 c. 2 DL 34/2020 non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge. Quindi, le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020 non sono più consentite, sia per il Superbonus che per gli altri bonus edilizi. Pertanto, il divieto vale quindi per tutti i bonus fiscali edilizi per i quali le opzioni erano previste dall'art. 121 c. 2 DL 34/2020.

Eccezioni alla nuova normativa

Come precisato dall'art. 2 DL 11/2023, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per:

1) Superbonus: per gli interventi di cui all'art.119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023:

  • diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la (CILA);
  • effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la presentata la (CILA);
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

2) Altri bonus edilizi (bonus casa, ecobonus, sismabonus ecc.): per gli interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'art. 16 -bis c. 3 DPR 917/86 o ai sensi dell'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 (sismabonus acquisti).

Abrogazione di ulteriori norme sulla cessione

L'art. 2 c. 4 DL 11/2023 abroga le norme per la cessione del credito e lo sconto in fattura che consentivano - anche prima e a prescindere dall'art. 121 DL 34/2020 - di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura a determinate condizioni (art. 14 c. 2 -ter, 2 -sexies e 3.1, e art. 16 c. 1 -quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies , secondo e terzo periodo DL 63/2013).

Resta la detrazione diretta

L'approvazione del decreto ha sùbito scatenato reazioni preoccupate. Difatti, come sottolineato dalle Associazioni di Categoria (Confedilizia) "la cessione del credito è nata nel 2016, ben prima dell'introduzione del Superbonus, per favorire l'utilizzo delle detrazioni fiscali da parte delle famiglie meno abbienti. Negli anni successivi, il meccanismo è stato modificato in vari modi, discutibili come ogni cosa. Lascia quantomeno perplessi, se confermata, la scelta del Governo di eliminare del tutto questo sistema". Tuttavia, come ribadito dallo stesso Governo, l'oggetto dell'intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito. Difatti, secondo il Ministro dell'Economia, l'obbiettivo della manovra è risolvere il nodo dei crediti "arrivati ormai a 110 miliardi”, e "mettere in sicurezza i conti pubblici". Manovra certamente inaspettata e con malumore da parte delle imprese. Come riportate dalle testate della stampa specializzate, secondo il Ministro “è una misura d'impatto che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa”.  In conclusione, i bonus continueranno a esistere, ma non più la cessione dei crediti. Resta solo la possibilità della detrazione d'imposta, ovvero il recupero in più anni di una percentuale - che varia in base al bonus specifico - della spesa sostenuta.

Fonte: DL 11/2023 (Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023 n. 40)

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