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sabato 18/02/2023 • 06:00

Lavoro Ratifica accordo Italia-Svizzera

Nuove regole per i frontalieri svizzeri: da risolvere lo smart working

I frontalieri svizzeri, secondo il nuovo Accordo internazionale, subiranno una maggiore tassazione dal 2024, eccetto i dipendenti cui si applica la salvaguardia. La legge di ratifica prevede disposizioni per ridurre la pressione fiscale ma resta aperta la questione dei frontalieri in smart working.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I frontalieri svizzeri saranno soggetti a un diverso regime fiscale, disciplinato dal nuovo Accordo 23 dicembre 2020 che l'Italia si appresta a ratificare, avendo il Senato approvato lo schema di legge di ratifica il 1° febbraio 2023. Il regime di tassazione dei frontalieri, secondo le nuove regole, non sarà più basato sulla tassazione esclusiva nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta, ma i frontalieri saranno soggetti a tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera. Le imposte dovute nello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa saranno ridotte del 20%, nonché è previsto il recupero della doppia imposizione. Tuttavia, il carico fiscale complessivo sarà comunque maggiore di quanto attualmente dovuto, secondo le regole in vigore che prevedono la tassazione esclusiva. Ciò ha spinto lo Stato italiano a prevedere, nella legge di ratifica, alcune disposizioni per ridurre la pressione fiscale dei frontalieri svizzeri.

Il nuovo Accordo salvaguarda i lavoratori che alla data di entrata in vigore delle nuove regole o dal 31 dicembre 2018 sono, o sono stati, frontalieri. Tali lavoratori continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera. Resta invece aperta la questione dei frontalieri in smart working per i quali lo svolgimento dell'attività da remoto comporta la fuoriuscita dal regime speciale, con conseguente tassazione ordinaria.

Definizione di frontaliere da rivedere per lo smart working

Il nuovo Accordo definisce in maniera positiva il lavoratore frontaliere, diversamente dal vecchio Accordo del 3 ottobre 1974. L'inquadramento della figura del frontaliere, per l'applicazione del vecchio Accordo, rende necessario far riferimento ai decreti che periodicamente stabiliscono i criteri di ripartizione delle somme che i tre cantoni del Ticino, Grigioni e Vallese devono versare ai comuni italiani di confine.

Il nuovo Accordo si svincola da tali decreti, individuano espressamente il lavoratore frontaliere come la persona che:

  • risiede in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
  • svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro ivi residente;
  • ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principalmente nello Stato di residenza.

Secondo la richiamata definizione, analogamente a quanto previsto dalle regole attualmente in vigore, un lavoratore che quotidianamente si reca nell'altro Stato, ma che lavora anche in smart working, per esempio, dall'Italia un giorno alla settimana, non può essere considerato frontaliere.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023, sono cessati gli effetti dell'Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra Italia e Svizzera grazie al quale, durante il periodo della pandemia, il lavoro svolto in smart working non aveva impatti sul regime di tassazione dei frontalieri svizzeri, pur mancando il quotidiano spostamento nell'altro Stato. In altri termini il frontaliere residente in Italia, che fino al 31 gennaio 2023 lavorava in smart working, ha mantenuto il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.

Lo svolgimento del lavoro in smart working, anche dopo la pandemia e comunque dal 1° febbraio 2023, dovrebbe rimanere una pratica diffusa che richiede una specifica disciplina fiscale, non avendo molto senso pensare di cambiare il regime fiscale a un frontaliere solo perché decide di telelavorare saltuariamente dal suo Stato di residenza.

Le regole, quindi, necessitano di alcune revisioni per tenere conto dello smart working. Ciò ha spinto le autorità dei due Stati a considerare l'ipotesi di un ulteriore protocollo per regolamentare lo smart working, come annunciato dal Ministro delle Finanze nel question time alla Camera il 1° febbraio 2023.

Tassazione concorrente più onerosa

Il nuovo Accordo prevede la tassazione concorrente, sia nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta sia in quello di residenza del lavoratore, diversamente da quanto stabilito dall'Accordo del 1974 in base al quale il frontaliere è soggetto a imposta solo nel Paese dove lavora.

Nel nuovo Accordo, i salari e gli stipendi dei frontalieri sono imponibili:

  • nello Stato in cui l'attività è svolta, ma l'imposta non può eccedere l'80% delle tasse ordinariamente dovute;
  • nello Stato di residenza che elimina la doppia imposizione secondo quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.

La tassazione concorrente sarà sicuramente più onerosa per il frontaliere, tra l'altro l'art. 3 c. 2 del nuovo Accordo stabilisce espressamente che il carico fiscale totale non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata secondo l'Accordo del 1974, quindi, al massimo il carico fiscale potrà essere uguale a quanto dovuto in base al vecchio Accordo.

Riduzione della pressione fiscale e NASpI

Gli effetti del maggior carico fiscale sui lavoratori frontalieri sono attenuati da alcune disposizioni della proposta di legge di ratifica approvata dal Senato il 1° febbraio 2023. In particolare, viene previsto l'innalzamento dell'area di non imposizione per i redditi dei frontalieri, disciplinata dall'art. 1 c. 175 L. 147/2013, dagli attuali 7.500 euro a 10.000 euro, prevedendo quindi una tassazione solo per i redditi che eccedono il maggiore importo individuato dall'art. 4 della Legge di ratifica approvata dal Senato.

In maniera simile l'art. 6 della Legge di ratifica stabilisce l'esclusione dalla base imponibile degli assegni di sostegno al nucleo familiare, erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Infine, vi un'espressa disposizione in tema di deducibilità dei contributi obbligatori per il prepensionamento dei lavoratori frontalieri, contenuta nell'art. 5 della Legge di ratifica. La richiamata norma stabilisce che i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria – a carico dei lavoratori frontalieri, in base a disposizioni contrattuali, nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa – sono deducibili dal reddito complessivo.

Viene prevista poi una regola di miglior favore per le prestazioni erogate dalla NASpI che, in deroga all'articolo 4 D.Lgs. 22/2015, sarà calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera. La richiamata regola non trova applicazione nel caso la NASpI, calcolata secondo le regole ordinarie, sia superiore all'importo erogabile ai sensi della legislazione svizzera.

Riduzione dell'IRPEF

La tassazione in Italia dei redditi prodotti dai frontalieri provenienti dalla Svizzera dovrà tenere conto dell'abbattimento all'80% delle imposte dirette, come previsto dal nuovo Accordo. La Legge di ratifica, nella disposizione contenuta nell'art. 8, stabilisce a tal proposito che l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere, residente in Svizzera, sono ridotte del 20%. Tali riduzioni dovranno essere indicare nella Certificazione unica il cui modello dovrà essere aggiornato per dare spazio a questa specifico trattamento fiscale.

La riduzione delle imposte dirette, IRPEF e addizionali, spetta comunque anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Regime transitorio regola di salvaguardia

L'Accordo prevede una speciale disposizione a salvaguardia dei lavoratori che alla data di entrata in vigore delle nuove regole di tassazione, oppure tra il 31 dicembre 2018, sono, o sono stati, frontalieri. Tali lavoratori rimarranno soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera.

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