venerdì 17/02/2023 • 06:00
Ad avviso del Giudice di Pace di Napoli, l’art. 3-bis DL 146/2021 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui limita l’impugnabilità per vizio di notifica del ruolo e della cartella di pagamento ai soli casi in cui il contribuente vanti delle pretese nei confronti della pubblica Amministrazione, escludendola in tutti gli altri.
Ascolta la news 5:03
La vicenda Con l'Ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023, il Giudice di Pace di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis DL 21 ottobre 2021 n. 146, il quale, modificando l'art. 12 DPR 602/73, ha introdotto al suo interno il nuovo comma 4-bis. Tale disposizione esclude in via generale l'impugnabilità della cartella di pagamento invalidamente notificata, ammettendola solo se il contribuente dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli «un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto […] oppure per la riscossione delle somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici […] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La vicenda vede coinvolti, da un lato, un contribuente avvedutosi dell'esistenza di cartelle esattoriali a suo carico mai giunte alla su...
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
La scheda fornisce una disamina completa della natura, del contenuto e degli effetti della cartella di pagamento. Si procederà, in particolare, a una disamina dell'attività dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e, al..
Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.