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giovedì 16/02/2023 • 06:00

Fisco Emendamenti al decreto legge

Bonus edilizi: con il Milleproroghe nuovi termini per comunicare le opzioni

Tra le novità del decreto Milleproroghe sono previsti nuovi termini per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi e per le autorizzazioni amministrative. In particolare, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto o di cessione del credito deve essere trasmessa alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La comunicazione per i bonus edilizi

In base all'art. 121 DL 34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente tra sconto in fattura e cessione del credito:

1) sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (cioè a favore dei soggetti specifici  indicati dalla normativa);

2) cessione del credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (cioè a favore dei soggetti specifici indicati dalla normativa).

Attualmente, le cessioni possibili sono:

  • prima cessione libera (tra privati, familiari, soggetti estranei ai lavori);
  • seconda cessione vincolata (ammesse solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d'Italia oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (i cosiddetti soggetti qualificati);
  • terza cessione vincolata: ammesse solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d'Italia oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (i cosiddetti soggetti qualificati);
  • quarta cessione vincolata (nuova): ammesse solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d'Italia oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (i cosiddetti soggetti qualificati);
  • quinta cessione ulteriore: cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che però abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. Quindi la banca può cedere il credito a un proprio correntista professionale o partita IVA.

Nuovi termini per la comunicazione sconto in fattura/cessione del credito

L'art. 3 comma 10-octies ridefinisce il termine per la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito. In particolare, viene precisato che per le spese sostenute nel 2022 (nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021), la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 DL 34/2020, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ci saranno dunque due settimane di tempo in più per decidere come regolarsi; tuttavia, secondo una prima lettura della norma e, in particolare, come osservato dai tecnici in materia, ciò riguarderebbe solo il Superbonus (dunque, secondo questa interpretazione e in attesa di chiarimenti del Fisco, per gli altri bonus la scadenza dovrebbe essere confermata al 16 marzo 2023).

Interventi sulle parti comuni di edifici residenziali

Inoltre, altra proroga (art. 3, comma 10-novies), sempre al 31 marzo 2023, per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, relativi alle spese sostenute nel 2022.

Misure a sostegno dell'edilizia privata

In materia di liquidità delle imprese è stata modificata la scadenza in materia di edilizia (art. 10-septies DL 21/2022 c.d. Decreto Ucraina) riguardante le difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi. Sicché, a seguito delle nuove modifiche, sono prorogati di due anni (non più un anno) alcuni termini. Cioè:

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del TU dell'Edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga (e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al D.Lgs. 42/2004).
  • il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023 (purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al D.Lgs. 42/2004).

Semplificazioni in materia edilizia

Infine, si osserva che il Governo è intervenuto in materia delle semplificazioni dell'edilizia, modificando l'art. 10 c. 7-ter DL 76/2020.

In particolare, modificando il termine da 31 dicembre 2022 a 31 dicembre 2023, termine che riguarda la SCIA per le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

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