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giovedì 16/02/2023 • 06:00

Contabilità Principi contabili

OIC 11: pubblicata la versione definitiva sulla svalutazione dei titoli

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo OIC 11 attinente gli “aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”, alla luce di quanto disposto dal DL 73/2022.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'art. 45 c. 3-octies - 3-decies DL 73/2022 modifica i criteri di contabilizzazione in bilancio dei titoli non durevoli delle imprese, nel senso di consentirne la loro stima in bilancio al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato piuttosto che al valore corrente connesso al presumibile valore di mercato. In particolare, il comma 3-octies prevede che “considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”.

La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 c.c. e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell'OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, per i titoli iscritti nell'attivo circolante.

Per le imprese di cui all'art. 91 c. 2 D.Lgs. 209/2005, il comma 3-novies del citato articolo 45, rinvia, per le modalità attuative delle disposizioni del suddetto comma 3-octies, a un regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con il quale si disciplinano altresì le modalità applicative. Per le imprese diverse da quelle di cui all'art. 91 c. 2 D.Lgs. 209/2005 le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo Italiano di Contabilità.

L'art. 45 c. 3-decies DL 73/2022 prevede che: “Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'art. 91 c. 2 D.lgs. 209/005, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi”.

OIC 11

Come chiarito in precedenza la norma concede la facoltà di derogare al criterio previsto dall'art. 2426 c.c. per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Quindi, rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 “Titoli di debito” e l'OIC 21 “Partecipazioni”. La disposizione si applica, quindi, ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati durante l'esercizio 2022. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Si ricorda che, l'OIC 11 non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value. Nella copertura di fair value l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al fair value per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di fair value sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. L'OIC 32, consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l'intero strumento ibrido al fair value qualora questo sia uno strumento quotato. La facoltà, concessa dall'OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società.

Modalità di applicazione

Il Documento OIC 11 chiarisce che i soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 45 comma 3-octies, ossia di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, valutano i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Dette perdite, sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 (Titoli) e OIC 21 (Partecipazioni).

Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Sul punto, nel Documento interpretativo, viene evidenziato che, la deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Continuano a tali titoli le altre disposizioni in tema di:

  • valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20;
  • conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.

La società che esercita la predetta facoltà, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non fossero sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare previsto, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Nota integrativa

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono nella nota integrativa informazioni circa:

  • le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

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Alessandro Savoia

- Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting

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