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  • Tempo di lettura 8 min.

L'art. 45 c. 3-octies - 3-decies DL 73/2022 modifica i criteri di contabilizzazione in bilancio dei titoli non durevoli delle imprese, nel senso di consentirne la loro stima in bilancio al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato piuttosto che al valore corrente connesso al presumibile valore di mercato. In particolare, il comma 3-octies prevede che “considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”. La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 c.c. e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell'OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Per le imprese di cui all'art. 91 c. 2 D.Lgs. 209/2005, il comma 3-novies del citato articolo 45, rinvia, per le modalità attuative delle disposizioni del suddetto comma 3-o...

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di

Alessandro Savoia

- Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting

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