venerdì 10/02/2023 • 06:00
Il ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023 non trova preclusioni ove non siano state notificate comunicazioni di irregolarità. L’interpretazione letterale e logica della norma, in base all’art. 12 delle Preleggi, non consente divagazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
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La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), fra le varie misure di definizione agevolata mirate a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi energetici, prevede dai commi 174 a 178 dell'art. 1 una peculiare forma di ravvedimento speciale, che si innesta nella disciplina del ravvedimento ordinario previsto dall'art. 13 D.Lgs. 472/97 e ad esso sovrapponibile in quanto compatibile (come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2023). Le particolarità, che derogano al ravvedimento operoso a regime, riguardano la misura unica della sanzione (1/18) e l'applicabilità limitata ad alcune fattispecie di violazioni, relative a tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate e riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Tralasciando sia la procedura di perfezionamento della regolarizzazione - che avviene con il versamento integrale di quanto dovuto (ovvero della prima rata) entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione della irregolarità o della omissione - sia le conseg
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