Per potere accedere ai diversi istituti mediante cui sarà possibile regolarizzare le violazioni commesse o definire in via agevolata le controversie instaurande o già instaurate con l'Erario, i contribuenti interessati dovranno porre attenzione, tra l'altro, alle numerose regole procedurali previste per i nuovi strumenti deflattivi, per ciascuno dei quali si fornisce di seguito un quadro sinottico-riassuntivo ivi evidenziando le principali scadenze entro cui dovranno essere effettuati gli specifici adempimenti richiesti dalla legge.
La regolarizzazione delle irregolarità formali
Per regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 1 e Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n 27629/2023) i contribuenti interessati dovranno:
effettuare il versamento di una somma pari ad euro 200, per ciascun dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni stesse, da eseguirsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure con due rate di pari importo di cui la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo del 2024;
rimuovere le irregolarità o delle omissioni entro il 31 marzo 2024.
Il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 i codici tributo che verranno all'uopo istituiti con apposita risoluzione.
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniranno l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione in esame (Provv. n. 27629/2023, punto 4.1).
Ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale offre ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente errori ed omissioni commessi in relazione alle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 nonché a tutti gli anni d'imposta precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza dall'esercizio dell'attività accertativa, accedendo ad un regime sanzionatorio di particolare favore.
Per raggiungere il perfezionamento del nuovo ravvedimento il contribuente interessato dovrà (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 2):
effettuare entro il 31 marzo 2023 il versamento dell'importo dovuto (imposte ed interessi in misura integrale e sanzioni irrogabili ex lege con riduzionead un diciottesimo del minimo edittale) da effettuare in un'unica rata oppure mediante il pagamento di otto rate trimestrali di pari importo di cui la prima con scadenza in data 31 marzo 2023, mentre le successive dovranno essere pagate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno;
il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 i codici tributo che verranno all'uopo istituiti con apposita risoluzione e sarà possibile utilizzare l'istituto della compensazione;
provvedere alla rimozione delle irregolarità commesse in dichiarazione entro il 31 marzo 2023.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione
Per beneficiare del nuovo regime sanzionatorio previsto per gli atti del procedimento di accertamento, il legislatore ha previsto i seguenti specifici ambiti applicativi di natura temporale(Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 3 e Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n 27663/2023):
possono essere definiti in modo agevolato gli accertamenti con adesione ex D.Lgs. 218/97 relativi ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento ed avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati entro il 31 marzo 2023. Sottoscritto l'accertamento con adesione agevolato, esso si perfezionerà mediante il pagamento degli importi dovuti con modello F24 (con riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale) entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione (in un'unica rata o con pagamento rateale di durata quinquennale);
possono essere definiti anche gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31 marzo 2023.
Il pagamento dell'importo dovuto (con riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo dell'irrogato) dev'essere effettuato entro il termine per la presentazione del ricorso (in un'unica rata o con pagamento rateale di durata quinquennale).
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniranno l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione (Provv. n. 27663/2023, punto 3.2).
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Per potere definire in modo agevolato le controversie già instaurate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o delle Dogane è necessario che (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 4 e Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 30294/2023):
le liti risultino pendenti alla data del primo gennaio 2023;
il contribuente presenti un'apposita domanda alla controparte pubblica entro il 30 giugno 2023 utilizzando l'apposito modello in formato elettronico reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed approvato con il Provv. prot. n. 30294/2023;
la predetta domanda dovrà essere presentata telematicamente seguendo le istruzioni descritte nel predetto Provv. prot. n. 30294/2023;
il contribuente versi entro il 30 giugno 2023 il quantum dovuto a cui si giunge applicando diverse percentuali al valore della controversia (che variano sulla base di specifiche regole di soccombenza);
l'A.F. potrà notificare entro il 31 luglio 2024 un eventuale diniego della definizione che sarà, a sua volta, impugnabile dal contribuente entro 60 giorni.
È prevista, altresì, la possibilità di accedere alla rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 6).
Conciliazione agevolata
La conciliazione agevolata rappresenta un ulteriore strumento deflattivo del contenzioso, da utilizzare alternativamente alla definizione delle liti per porre fine alle querelle già incardinate dinnanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 5).
Da un punto di vista procedurale è previsto che:
le controversie devono risultare pendenti alla data del primo gennaio 2023;
il contribuente e l'A.F. devono raggiungere un accordo entro il 30 giugno 2023;
dev'essere depositata in giudizio un'istanza congiunta in modo da segnalare all'organo giudicante la proposta di conciliazione preventivamente accettata dall'altra parte processuale;
entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo dovrà essere pagato l'importo dovuto con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute
Per i contribuenti decaduti dai pagamenti rateali dovuti a seguito di acquiescenza, adesione, reclamo o mediazione e conciliazione agevolata è prevista una speciale forma di remissione in bonis con la possibilità di regolarizzare gli omessi pagamenti (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 7). Sarà necessario all'uopo effettuare il versamento integrale della sola imposta in un'unica soluzione entro il termine del 31 marzo 2023 o tramite pagamento di venti rate trimestrali, di cui la prima da versare sempre entro il 31 marzo 2023.
Rottamazione-quater
Per fruire della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 dovranno essere eseguiti i seguenti step (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 9):
1) entro il 30 aprile 2023 il debitore deve presentare (con le modalità telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione di volervi aderire, indicando il numero di rate prescelto e l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in esame;
2) entro il 30 giugno 2023 l'agente della riscossione deve comunicare all'interessato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate con le relative scadenze;
3) il debitore deve pagare le somme dovute – mediante domiciliazione bancaria o moduli di pagamento precompilati predisposti dall'agente della riscossione o presso gli sportelli dell'agente stesso - in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 di pari importo così ripartite:
la prima e la seconda, scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% delle somme dovute;
le restanti 16 scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Per i c.d. avvisi bonari è prevista la possibilità di definizione agevolata, tenendo ben presenti i seguenti ambiti applicativi di natura temporale (Circolare n.1/E del 13 gennaio 2023):
1) è concessa la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 richieste al contribuente per mezzo di:
comunicazioni già recapitate al contribuente per le quali alla data del 1° gennaio 2023 non è ancora scaduto il termine di pagamento;
comunicazioni recapitate successivamente alla data del 1° gennaio 2023;
2) è concessa, altresì, la possibilità di definizione agevolata con riferimento agli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo d'imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale (siano in corso rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti per le quali non si è verificata alcuna causa di decadenza).
Nel primo caso il pagamento (con riduzione della sanzione in misura del 3%) dovrà essere effettuato entro 30 giorni (o 90 in caso di avviso telematico) dal ricevimento dell'avviso bonario in un'unica soluzione o con un numero massimo di venti rate trimestrali. Qualora, invece, vi sia già una precedente rateazione, il versamento delle rate dovrà proseguire secondo il piano di rateazione originario.