sabato 04/02/2023 • 06:00
La nuova tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è giunta ormai in fase di concreta attuazione. L’Agenzia, con le Circolari del 13 gennaio e del 27 gennaio e con i Provvedimenti del 30 gennaio e dell’1 febbraio, ha fornito le prime istruzioni che i contribuenti dovranno seguire per l’applicazione delle nuove misure agevolative.
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Per potere accedere ai diversi istituti mediante cui sarà possibile regolarizzare le violazioni commesse o definire in via agevolata le controversie instaurande o già instaurate con l'Erario, i contribuenti interessati dovranno porre attenzione, tra l'altro, alle numerose regole procedurali previste per i nuovi strumenti deflattivi, per ciascuno dei quali si fornisce di seguito un quadro sinottico-riassuntivo ivi evidenziando le principali scadenze entro cui dovranno essere effettuati gli specifici adempimenti richiesti dalla legge.
La regolarizzazione delle irregolarità formali
Per regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 1 e Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n 27629/2023) i contribuenti interessati dovranno:
Il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 i codici tributo che verranno all'uopo istituiti con apposita risoluzione.
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniranno l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione in esame (Provv. n. 27629/2023, punto 4.1).
Ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale offre ai contribuenti la possibilità di sanare spontaneamente errori ed omissioni commessi in relazione alle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 nonché a tutti gli anni d'imposta precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza dall'esercizio dell'attività accertativa, accedendo ad un regime sanzionatorio di particolare favore.
Per raggiungere il perfezionamento del nuovo ravvedimento il contribuente interessato dovrà (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 2):
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione
Per beneficiare del nuovo regime sanzionatorio previsto per gli atti del procedimento di accertamento, il legislatore ha previsto i seguenti specifici ambiti applicativi di natura temporale(Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 3 e Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n 27663/2023):
Il pagamento dell'importo dovuto (con riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo dell'irrogato) dev'essere effettuato entro il termine per la presentazione del ricorso (in un'unica rata o con pagamento rateale di durata quinquennale).
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniranno l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione (Provv. n. 27663/2023, punto 3.2).
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Per potere definire in modo agevolato le controversie già instaurate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o delle Dogane è necessario che (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 4 e Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 30294/2023):
È prevista, altresì, la possibilità di accedere alla rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 6).
Conciliazione agevolata
La conciliazione agevolata rappresenta un ulteriore strumento deflattivo del contenzioso, da utilizzare alternativamente alla definizione delle liti per porre fine alle querelle già incardinate dinnanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 5).
Da un punto di vista procedurale è previsto che:
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute
Per i contribuenti decaduti dai pagamenti rateali dovuti a seguito di acquiescenza, adesione, reclamo o mediazione e conciliazione agevolata è prevista una speciale forma di remissione in bonis con la possibilità di regolarizzare gli omessi pagamenti (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 7). Sarà necessario all'uopo effettuare il versamento integrale della sola imposta in un'unica soluzione entro il termine del 31 marzo 2023 o tramite pagamento di venti rate trimestrali, di cui la prima da versare sempre entro il 31 marzo 2023.
Rottamazione-quater
Per fruire della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 dovranno essere eseguiti i seguenti step (Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, par. 9):
1) entro il 30 aprile 2023 il debitore deve presentare (con le modalità telematiche pubblicate dall'agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione di volervi aderire, indicando il numero di rate prescelto e l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in esame;
2) entro il 30 giugno 2023 l'agente della riscossione deve comunicare all'interessato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate con le relative scadenze;
3) il debitore deve pagare le somme dovute – mediante domiciliazione bancaria o moduli di pagamento precompilati predisposti dall'agente della riscossione o presso gli sportelli dell'agente stesso - in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 di pari importo così ripartite:
La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
Per i c.d. avvisi bonari è prevista la possibilità di definizione agevolata, tenendo ben presenti i seguenti ambiti applicativi di natura temporale (Circolare n.1/E del 13 gennaio 2023):
1) è concessa la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 richieste al contribuente per mezzo di:
2) è concessa, altresì, la possibilità di definizione agevolata con riferimento agli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo d'imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale (siano in corso rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti per le quali non si è verificata alcuna causa di decadenza).
Nel primo caso il pagamento (con riduzione della sanzione in misura del 3%) dovrà essere effettuato entro 30 giorni (o 90 in caso di avviso telematico) dal ricevimento dell'avviso bonario in un'unica soluzione o con un numero massimo di venti rate trimestrali. Qualora, invece, vi sia già una precedente rateazione, il versamento delle rate dovrà proseguire secondo il piano di rateazione originario.
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