mercoledì 08/02/2023 • 06:00
Il Modello 730/2023 prevede una serie di novità per accogliere le modifiche normative che hanno interessato la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, molte delle quali dovranno essere tenute in considerazione dai sostituti che prestano assistenza fiscale ai dipendenti. Tra le novità la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 6 febbraio 2023 n. 34545, ha approvato il modello 730/2023, nonché le relative istruzioni per la compilazione, attraverso cui i lavoratori dipendenti potranno dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta 2022. Le principali novità in tema di reddito di lavoro dipendente riguardano le nuove modalità di calcolo dell'IRPEF, tenendo conto sia della rimodulazione degli scaglioni di reddito sia della determinazione delle detrazioni fiscali. L'altro aspetto di interesse è il nuovo sistema di controllo sulle dichiarazioni per cui l'Agenzia delle Entrate verificherà soltanto i dati modificati rispetto a quelli riportati nella dichiarazione precompilata. Il nuovo Modello stabilisce anche le date entro cui i sostituti di imposta, che prestano assistenza fiscale ai propri lavoratori, devono consegnare ai dipendenti la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730-3, con l'indicazione del rimborso spettante e delle somme che saranno trattenute. Principali novità per i redditi di lavoro dipendente e assimilati In tema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, tra le novità da tenere in considerazione per predisposizione del Modello 730/2023, la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ai fini dell'imposta sulle persone fisiche ha un ruolo centrale. Le nuove aliquote alleggeriscono il carico fiscale soprattutto per gli scaglioni intermedi di reddito, come illustra la seguente tabella. Reddito per scaglioni Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi Fino a 15.000 euro 23% 23% sull'intero importo Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25% 3.450 + 25% parte eccedente 15.000 euro Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 6.700 + 35% parte eccedente 28.000 euro Oltre 50.000 euro 43% 14.400 + 43% parte eccedente 50.000 euro Sempre al fine di ridurre la pressione fiscale sono state rimodulate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, da riportare nella Sez. I del quadro C del Modello 730/2023. In particolare è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della massima di detrazione per redditi da lavoro dipendente, pari a 1.880 euro. La detrazione calcolata come illustrato nella tabella seguente, inoltre, è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro. Reddito complessivo Importo detrazione Non superiore a 15.000 euro 1.880 euro Tra 15.001 e 28.000 euro 1.910 + (1.190 x (28.000 - Reddito complessivo))/13.000 Tra 28.001 e 50.000 euro 1.910 x (50.000 - Reddito complessivo)/22.000 Oltre 50.000 euro 0 Si precisa che il reddito complessivo va inteso al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze ed include i redditi sulle locazioni soggetti a cedolare secca. La detrazione determinata con le modalità illustrate nella precedente tabella non può essere inferiore a 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e a 1.380 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato. In merito ai redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e agli altri redditi, la novità che trova spazio nel Modello 730/2023, rispettivamente nel Quadro C e Quadro D (rigo D3 e D5), riguarda la rimodulazione delle detrazioni. Il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per i redditi assimilati e altri redditi è stata innalzata a 5.500 euro. La detrazione calcolata come illustrato nella tabella seguente, inoltre, è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro. Reddito complessivo Importo detrazione Non superiore a 5.500 euro 1.265 euro Tra 5.501 e 28.000 euro 500 + ((765 x (28.000 - Reddito complessivo))/22.500 Tra 28.001 e 50.000 euro 500 x (50.000 – Reddito complessivo)/22.000 Oltre 50.000 euro 0 Si precisa, anche in questo caso, che il reddito complessivo va inteso al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze ed include i redditi dei fabbricati soggetti a cedolare secca sulle locazioni. L'altra novità di rilievo per i percettori di reddito di lavoro dipendente riguarda la modifica alla disciplina del trattamento integrativo che viene esteso anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro, a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Il trattamento integrativo, dal 1° gennaio 2022, viene riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni (elencate nelle istruzioni per la compilazione del Modello cfr. pag. 39) sia maggiore dell'imposta lorda (da riportare nel rigo 16 del Modello 730-3). Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda. Si noti che alla formazione del reddito complessivo, ai fini del trattamento integrativo, concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l'importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca. Nell'ambito delle detrazioni fiscali, dal 1° marzo 2022 quelle per figli a carico spettano solo nel caso siano maggiori di 21 anni, mentre per i figli di età inferiore le detrazioni sono state sostituite dall'assegno unico e universale, erogato direttamente dall'INPS previo apposita richiesta. Nella compilazione del Modello 730/2023 sarà, quindi, necessario tenere conto che per il periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022 trovano applicazione le vecchie detrazioni per i figli a carico, mentre nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 trovano applicazione le nuove regole. Nel modello 730/2023 sono state inserite due colonne (numero 9 e 10) nella sezione familiari a carico per consentire di riportare correttamente la spettanza delle detrazioni negli indicati due periodi. Datori che prestano assistenza e controlli I datori di lavoro, che prestano assistenza fiscale, potranno ricevere la dichiarazione Modello 730/2023 entro il giorno 2 ottobre 2023, in quanto la scadenza ordinaria del 30 settembre 2023 cade di sabato. Le istruzioni precisano le scadenze entro cui il sostituto di imposta che presta assistenza deve consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Le scadenze Le scadenze entro cui inviare la liquidazione al dipendente sono le seguenti: entro il 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; entro il 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre; Le istruzioni al Modello precisano che, nell'ipotesi il 730 precompilato venga presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure al sostituto d'imposta, i controlli riguarderanno solo quei documenti in base ai quali si sono effettuate variazioni rispetto alla dichiarazione precompilata.
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