lunedì 06/02/2023 • 17:00
Con la Circolare del 6 febbraio 2023 n. 4, Assonime fornisce chiarimenti in tema di misure di semplificazione ipotizzate o realizzate per le PMI in ambito europeo e domestico, illustrando le società e i mercati destinatari del beneficio, le spese coperte, le modalità per accedervi e alcune questioni interpretative.
redazione Memento
Secondo Assonime, sul tema del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, rimangono aperte alcune questioni interpretative riguardanti l'applicabilità della misura alla quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, ovvero le obbligazioni emesse da PMI e quotate sull'ExtraMOT PRO, alle SPAC e ai trasferimenti della quotazione da un MTF al mercato regolamentato. È quanto dichiarato da Assonime con la Circolare del 6 febbraio 2023 n. 4.
È opinione dell'Associazione che queste fattispecie dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del credito di imposta in quanto configurano forme di accesso al mercato riconducibili alla finalità di aumentare e diversificare i canali di finanziamento delle PMI, dichiarata dal legislatore e da tempo all'attenzione anche delle istituzioni comunitarie.
Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha previsto la proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1 c. 395 L. 197/2022), originariamente contenuta nella legge di bilancio 2018 (art. 1 c. 89-92 L. 205/2017).
Il credito d'imposta si applica al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione delle PMI su mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, fino a un importo massimo di 500.000 euro.
La legge di bilancio 2023 non modifica la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 che demandava al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura stabilendo le modalità e i criteri per l'attuazione, l'individuazione delle procedure di concessione, la documentazione richiesta; è pertanto ragionevole ritenere che il Decreto attuativo (DM MISE 23 aprile 2018) sia ancora in vigore, per le parti non superate dalla legge di bilancio 2023.
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Claudia Iozzo
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