martedì 07/02/2023 • 06:00
Il 9 febbraio 2023 si chiudono i termini per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva per comunicare gli investimenti 2022 oggetto di bonus. Sarà poi necessario attendere il provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria per conoscere l’entità del beneficio effettivamente spettante.
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Si ha tempo sino al 9 febbraio 2023 per trasmettere la dichiarazione sostitutiva al fine di comunicare gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel corso del 2022.
Come noto, successivamente all'invio della comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità, che ha lo scopo sostanzialmente di “prenotare” l'incentivo sulla base delle stime di spesa per l'anno in corso, è richiesta poi la trasmissione di una successiva dichiarazione (di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese eleggibili) in cui riportare gli investimenti effettuati a consuntivo.
A tal riguardo, con riferimento agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2022, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE) con apposita comunicazione del 21 dicembre 2022 aveva fissato i termini per la presentazione della dichiarazione al periodo 9 gennaio 2023 - 9 febbraio 2023.
È prevedibile che tra gli investimenti comunicati inizialmente e quelli poi rendicontati a consuntivo vi siano delle differenze. A tal riguardo, come chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito web del DIE, si ricorda che è non possibile comunicare, con la dichiarazione sostitutiva, importi più alti rispetto a quelli prospettati in sede di prenotazione dell'incentivo. È tuttavia sempre ammessa la comunicazione per investimenti inferiori.
Le regole di calcolo dell'incentivo 2022
Il 2022 è l'ultimo anno per cui si applica il regime “speciale”, in base al quale non è richiesta, ai fini dell'accesso al beneficio, la condizione di incrementalità di almeno l'1% degli investimenti rispetto all'anno precedente. Il credito è, quindi, riconosciuto, in linea teorica, nella misura del 50% del valore totale degli investimenti effettuati nel corso dell'anno, a prescindere dall'esistenza e dall'entità di investimenti pubblicitari precedenti.
Sempre in ragione del regime “speciale”, il 2022 è l'ultimo anno per cui sono ammesse al beneficio le spese per pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche nazionali (sia analogiche sia digitali) non partecipate dallo Stato.
Dal 2023, infatti, tornano operative le regole ordinarie di determinazione dell'incentivo, secondo le quali il credito è concesso nella misura unica del 75% sul valore incrementale (di almeno l'1%) rispetto agli stessi investimenti dell'anno precedente. Inoltre, ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 57-bis DL 50/2017 (introdotto dall'art. 25-bis c. 1, lett. b) DL 17/2022), il perimetro degli investimenti rilevanti si riduce a quelli sostenuti nell'ambito di campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica (anche online), rimanendo così escluse le spese su emittenti televisive e radiofoniche non più agevolabili.
I costi agevolabili
Come solitamente previsto nell'ambito delle agevolazioni fiscali di questo tipo, le spese eleggibili si considerano sostenute in base alle regole fiscali previste dall'art. 109 DPR 917/86 (art. 4, comma 2, Decreto attuativo del 16 maggio 2018), così da dare certezza nell'individuazione delle spese eleggibili a prescindere dai metodi di determinazione del reddito. Pertanto, per individuare la “competenza fiscale” di un costo si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti al comma 2 del predetto articolo, senza che al tal fine rilevi la data di ricezione della fattura che potrebbe quindi avvenire anche in un momento successivo al 31 dicembre 2022.
Come anticipato, gli investimenti agevolabili nel 2022 devono riguardare l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:
A tal riguardo, sempre all'interno delle FAQ sopra richiamate, il DIE ha avuto modo di chiarire che ai fini della fruizione del credito sono ammessi gli investimenti pubblicitari sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell'art. 5 L. 47/48, ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile.
Sono escluse, invece, le spese sostenute per:
Determinazione del credito spettante
Una volta trasmesse le dichiarazioni sostitutive da parte di tutti i contribuenti e resi quindi disponibili tutti i dati relativi agli investimenti potenzialmente agevolabili, l'importo del credito effettivamente spettante in capo a coloro che ne hanno fatto richiesta è determinato in base a quanto definito da un provvedimento emesso dal DIE che deve fare i conti con le seguenti limitazioni:
Nell'ipotesi, quindi, che l'ammontare complessivo dei crediti “virtuali” spettanti ai singoli contribuenti in base alle richieste pervenute (pari al 50% delle spese sostenute) superi l'importo delle risorse pubbliche disponibili, le stesse andranno ripartite tra tutti i beneficiari in misura proporzionale. A tal fine, si ricorda che l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione o dell'ammontare dell'agevolazione; sarà sufficiente rispettare la scadenza del 9 febbraio per entrare nella lista dei beneficiari, ovviamente al ricorrere di tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa.
Come presentare la dichiarazione sostitutiva
La presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva è prevista esclusivamente in via telematica, tramite gli appositi canali a disposizione nella propria area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, si ricorda che la comunicazione può essere trasmessa:
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Vedi anche
Per fruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari i beneficiari devono presentare telematicamente entro il 9 febbraio 2023 la dichiarazione sostituiva r..
redazione Memento
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