giovedì 02/02/2023 • 14:26
Per fruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari i beneficiari devono presentare telematicamente entro il 9 febbraio 2023 la dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati nel 2022.
redazione Memento
Per poter fruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l'accesso dal 1° marzo all'8 aprile 2022, devono presentare entro il 9 febbraio 2023 la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel corso del 2022. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata: direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; se il richiedente fa parte di un gruppo societario, tramite una società del gruppo; tramite gli intermediari abilitati es. professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti (art. 3 c. 3 DPR 322/98). Se la presentazione è fatta tramite una società del gruppo o intermediari abilitati, questi devono consegnare al contribuente l'impegno a presentare la dichiarazione in via telematica, indicando data dell'impegno, sottoscrizione del soggetto incaricato e indicazione del suo codice fiscale nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Essi devono, inoltre, conservare l'originale della dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data riportata nell'attestazione di corretta acquisizione, rilasciata nell'ambito del servizio on line citato. Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura disponibile sul sito nella sezione dell'area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile alternativamente con: Sistema pubblico di identità digitale (SPID); Carta nazionale dei servizi (CNS); Carta d'identità elettronica (CIE). Si ricorda che il credito in questione è riconosciuto per il 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (di cui all'art. 57-bis c.1-quater DL 50/2017). In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto al numero di richieste pervenute, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
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