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lunedì 06/02/2023 • 14:39

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Sale and lease back: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3 del 3 febbraio 2023, ha chiarito che in tema di sale and lease back, ai fini del trattamento IVA, spetta sempre al giudice nazionale valutare caso per caso se si tratti di un'operazione unica o meno. La risoluzione ha, quindi, limitato la portata della Cass. 27 aprile 2021 n. 11023.

a cura di

redazione Memento

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Con la risoluzione n. 3 del 3 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni di sale and lease back, quando è possibile individuare elementi sintomatici di un'effettiva cessione del bene dal cedente/utilizzatore alla società di leasing, risulta detraibile sia l'imposta relativa all'acquisto del bene da parte della società di leasing sia quella afferente ai canoni di locazione pagati dall'utilizzatore.

Il chiarimento sul trattamento fiscale era già stato reso con la Circ. AE 30 novembre 2000 n. 218, secondo cui nelle operazioni di sale and lease back è possibile distinguere tre rapporti giuridici (cfr anche Circ. AE 17 ottobre 2001 n. 90/E; Circ. AE 13 marzo 2009 n. 8/E; Circ. AE 23 giugno 2010 n. 38/E):

  • cessione del bene nei confronti della società di leasing: tale operazione è soggetta ad IVA (art. 1 DPR 633/72);
  • concessione in leasing del bene: tale operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA, con applicazione dell'aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto (art. 16 c. 3 DPR 633/72);
  • (eventuale) riscatto del bene: in tal caso si concretizza un'operazione di cessione del bene, da parte della società di leasing a favore dell'utilizzatore, imponibile ai fini IVA.

La Cassazione, con la sentenza n. 11023 del 27 aprile 2021, ha rivisitato il precedente orientamento che considerava imponibile, a fini IVA, il contratto di sale and lease back e che si fondava sulla suddetta scomposizione, ai fini tributari, dell'operazione. I giudici hanno, infatti, rilevato che il lease back ha una causa concreta diversa da quella del semplice contratto di vendita, trattandosi di un'unica operazione complessa e con causa finanziaria (aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore). La causa finanziaria del contratto in esame impedisce, quindi, di assimilare ai fini IVA la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita. Tale orientamento, tuttavia, rinvia a una sentenza della Corte di Giustizia UE (C.Giust. UE 27 marzo 2019 C-201/18) che non si è occupata direttamente della qualificazione agli effetti dell'IVA del sale and lease back. Inoltre, sottolinea l'Agenzia delle Entrate, secondo i giudici unionali è sempre compito del giudice nazionale valutare se gli elementi che gli vengono presentati, in particolare le clausole contrattuali, configurano l'esistenza di un'operazione unica, al di là della struttura contrattuale di essa.

Sebbene la qualificazione dell'operazione richieda un approccio caso per caso, è comunque possibile evidenziare alcuni peculiari elementi della fattispecie contrattuale che inducono a dubitare della natura traslativa del negozio giuridico e ad avvalorare, dunque, la causa esclusivamente finanziaria all'operazione, quali:

- la presenza, nell'ambito della regolamentazione del rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell'impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario;

- la previsione di facoltà, contrattualmente concesse all'utilizzatore del bene, particolarmente incisive e stringenti, tali da far ritenere che sia quest'ultimo a conservare il diritto di disporre del bene come se ne fosse il proprietario.

Fonte: Ris. AE 3 febbraio 2023 n. 3

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Massimo Garuti

- Dottore commercialista e revisore legale

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