martedì 07/02/2023 • 06:00
Con la Circolare n. 2 dell'1 febbraio 2023, le Dogane hanno dato evidenza delle novità introdotte dal Reg. di esecuzione UE 2022/2334, in vigore dal 20 dicembre 2022, che ha modificato il Reg. di esecuzione UE 2015/2447 (RE) riguardo l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti.
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Le novità riguardano in primo luogo l'estensione dell'obbligo anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine delle merci (IVO), interessato da operazioni di import e di export in dogana, di indicare, all'interno della bolletta doganale, il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo precedentemente spettante solo in capo ai soggetti titolari di informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).
In secondo luogo, in relazione agli scambi tra l'UE ed i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel RE prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci oggetto di compravendita internazionale.
La normativa unionale di riferimento
Con il Reg. UE 2334/2022, in primo luogo, a partire dal 20 dicembre 2022, è stato modificato l'art. 20 del RE secondo il quale “quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per le merci oggetto della decisione ITV, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione ITV”, prevedendo l'estensione di tale obbligo nell'indicazione nella bolletta doganale del numero della decisione relativa ad una informazione vincolante in materia di origine (IVO) che, sino a tale data, figurava unicamente nell'Allegato B del Reg. delegato (UE) 2015/2446 (RD).
Le informazioni vincolanti rilasciate dalla Dogana
Le IVO, al pari delle ITV, brevemente, sono disciplinate dagli articoli da 33 a 37 del Codice doganale dell'Unione Reg. 952/2013 (CDU) nonché da alcune disposizioni dei regolamenti complementari RD e RE, e rappresentano decisioni amministrative su richiesta, contenenti i requisiti e le garanzie previste dall'art. 22 del CDU, consentendo all'istante, persona giuridica, di ottenere da parte dell'autorità doganale una decisione riguardante la corretta applicazione della normativa doganale in tema di Classificazione e di Origine delle merci, previa comunicazione alla Dogana di “tutte le informazioni da essa richieste per poter decidere”.
Tale decisione è definita dal n. 39) dell'art. 5 del CDU come “qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate”, ed è vincolante per entrambe le parti per un periodo di tre anni, solo in merito alla classificazione tariffaria o alla determinazione dell'origine delle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia nei confronti del destinatario della decisione (art. 33).
Su entrambe le forme di decisioni (ITV o IVO) viene svolta una costante e diffusa attività di monitoraggio, di cui le modifiche operate dal Reg. 2334/2022 all'art. 20 citato ne rappresentano plastico esempio, da parte delle autorità doganali dei singoli Stati membri nonché della Commissione UE (artt. 16-23 del RE), anche al fine di una coerenza di sistema, a livello unionale, tra le differenti decisioni prese dalle singole dogane unionali competenti in relazione alle merci che ivi transitano.
L'estensione al titolare dell'IVO dell'obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale già previsto in campo ITV, consente alla dogana “di gestire e di monitorare in modo più efficace l'utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti dalla stessa adottate”, in uno all'introduzione di un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO, come previsto dall'All. B del Reg. delegato UE 2015/2446.
La Circ. 2/D del 1.2.2023 evidenzia che al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine:
1) nella dichiarazione di importazione (messaggi Hx) occorre inserire nel DE (Data Element) 2/3 - “Documenti presentati/Certificati” il codice documento C627 - “BOI - Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, All. A del Reg. delegato (UE) 2015/2446)” e nel campo “identificativo documento” la stringa “AAAA-XX-identificativo” dove:
2) nella dichiarazione di esportazione (messaggio ET) occorre inserire nella casella 44 il codice documento C627 - “BOI - Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, allegato A del Reg. delegato (UE) 2015/2446)” e nei sotto campi:
Le norme di origine doganale nella Convenzione PEM
Ulteriori modifiche al medesimo RE, contenute nei numeri da 2) a 9) dell'art. 1 del Reg. UE 2334/2022, hanno riguardato gli articoli 61 e 62 (ed i correlati Allegati) del RE, a seguito della decisione dell'UE e di altre parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (“Convenzione PEM”), di attuare le norme rivedute della medesima (cd “norme di origine transitorie”) contestualmente alle norme convenzionali (PEM), a decorrere dall'1.9.2021.
La Convenzione, adottata dall'UE con Decisione 2013/94, ha tra gli obiettivi principali quello di unificare i numerosi accordi bilaterali in essere tra i suoi Paesi contraenti, per “orientarsi verso l'applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell'origine per le merci scambiate fra tutte le parti contraenti”, al fine ultimo di agevolare ed incrementare gli scambi commerciali.
Le norme della convenzione PEM sono in fase di revisione e, dall'1.9.2021, negli scambi tra l'UE ed alcuni Paesi contraenti della Convenzione, possono applicarsi le norme transitorie su base bilaterale, parallelamente alle norme della Convenzione PEM, generalmente più flessibili di quelle convenzionali, in attesa della revisione di quest'ultima (Guida sulle regole di origine transitorie PEM della DG TAXUD della Commissione UE del 25.8.2021).
L'applicazione di tali norme è facoltativa ed alternativa a quella delle regole della Convenzione PEM e la scelta di applicarle comporta che esportatore ed importatore rispettino entrambi, nei propri territori, le condizioni per il loro utilizzo (Avviso ADM dell'1.9.2021).
Nella Guida della DG TAXUD si evidenzia che l'utilizzo delle norme transitorie consente alle imprese delle Parti contraenti richiedenti di beneficiare di norme di origine moderne, semplificate e più flessibili.
A partire dall'1.9.2021, con l'entrata in vigore dei 13 protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritti dall'UE e dalle altre parti contraenti, si sono rese applicabili (v. il considerando n. 5 del Reg. UE 2334/2022) le norme transitorie finalizzate ad “introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci”.
Con il Reg. UE 2334/2022 sono stati modificati ed integrati gli articoli 61 (con decorrenza dal 1.9.2021) e 62 del RE (dal 20.12.2022), relativi rispettivamente alla “dichiarazione del fornitore” ed alla “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, mediante l'introduzione in entrambi dei paragrafi 1-bis ed 1-ter, al fine di consentire agli operatori unionali di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine delle merci sulla base delle dichiarazioni del fornitore dei beni, codificando così il principio della “flessibilità” negli scambi commerciali tra le parti contraenti della Convenzione PEM.
In relazione alle norme transitorie è ora disposto che “quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l'origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine”, così che il fornitore, nella dichiarazione doganale, debba precisare il quadro giuridico usato per determinare l'origine (se le regole convenzionali o le norme transitorie), onde consentire all'esportatore di affermare il carattere originario delle merci, al fine ultimo di usufruire di una riduzione o eventuale esenzione ai fini daziari nella vendita internazionale delle merci.
Qualora poi tale quadro giuridico non venga precisato dal fornitore, si intenderanno automaticamente applicabili le regole della Convenzione in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Tali previsioni valgono, altresì, in merito alla “dichiarazione a lungo termine del fornitore” (art. 62 del RE), emessa per dichiarare l'origine preferenziale delle merci in relazione ad invii regolari di merci al soggetto esportatore, il cui periodo di validità può estendersi fino a 36 mesi.
Al fine di accertare l'esattezza e l'autenticità della dichiarazione del fornitore, la Dogana può richiedere all'esportatore o all'operatore di ottenere dal fornitore un certificato d'informazione INF 4 (All. 22-02 RE), rilasciato, su richiesta del fornitore, dalle autorità doganali dello Stato membro in cui quest'ultimo è stabilito ed entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, in relazione alla quale le autorità possono altresì richiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità del fornitore o altri controlli che ritengano opportuni (art. 64 RE).
Decorrenza
Per le sole modifiche apportate all'art. 61 RE ed al suo All. 22-18, la decorrenza è anticipata all'1.9.2021, consentendo di fatto l'utilizzo delle “dichiarazioni del fornitore” rilasciate prima dell'entrata in vigore del Reg. 2334/2022, per le scorte di materiali costituite dopo l'1.9.2021, quindi in concomitanza con la vigenza delle norme di origine transitorie su citate, e ciò alla luce del par. 3 dell'art. 61 RE, che consente ai fornitori di rendere la dichiarazione in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.
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