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venerdì 03/02/2023 • 16:21

Fisco Adempimenti doganali

IVO e prove di origine delle merci: la Circolare delle Dogane

Con la circolare n. 2 del 1° febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità introdotte dal Reg. UE 2022/2334 in materia di dichiarazione doganale in caso di informazioni vincolanti in materia di origine delle merci (IVO) e di procedure di rilascio o compilazione delle prove di origine.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03

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A seguito della pubblicazione in GU del Reg. UE 2022/2334, in vigore dal 20 dicembre 2022, sono state apportate alcune modifiche in materia di origine delle merci al Reg. UE 2015/2447. Con la circolare n. 2 del 1° febbraio 2023 l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità introdotte, che si analizzano di seguito.

IVO: un nuovo adempimento dichiarativo (art. 1 punto 1 Reg. UE 2022/2334)

Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) per le merci oggetto dell'operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l'indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Tale obbligo in precedenza era previsto solo per le informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

Nella dichiarazione di importazione (messaggi Hx) occorre inserire nel DE (Data Element) 2/3 - “Documenti presentati/Certificati” il codice documento C627 e nel campo “identificativo documento” la stringa “AAAA-XX-identificativo” dove:

  • AAAA = anno emissione documento
  • XX = Paese emissione documento,
  • identificativo = identificativo della IVO.

Convenzione PEM e prove di origine preferenziale (art. 1 punto 2 Reg. UE 2022/2334)

Nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Unione europea ed i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), è stabilito che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore deve specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie che prevedono un regime più flessibile. Se non viene precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell'origine delle merci si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore (art. 1 punto 3 Reg. UE 2022/2334)

Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l'esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, se:

a) le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM; e

b) non c'è applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

Fonte: Circ. AD 1° febbraio 2023 n. 2/D

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