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Con la sentenza n. 2747 del 30 gennaio 2023, la Cassazione ha stabilito che l'agevolazione IMU per l'abitazione principale può essere riconosciuta a ciascun coniuge anche quando essi risiedono in immobili diversi.

Si tratta di una delle prime pronunce (cfr anche Cass. 3 novembre 2022 n. 32339) nelle quali l'art. 13 c. 2 DL 201/2011 è stato applicato nella versione risultante a seguito della C. Cost. 13 ottobre 2022 n. 209. Quest'ultima ha dichiarato incostituzionale il previgente art. 13 c. 2 nella parte in cui richiedeva, per la qualifica dell'immobile come abitazione principale ai fini IMU, il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo per il possessore ma anche per i componenti del suo nucleo familiare.

Posto che le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, a partire da quel momento anche nei giudizi in corso deve essere applicata la disciplina risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità (art. 136 Cost.) Ciò vale anche quando la pronuncia di legittimità è successiva rispetto alle annualità cui si riferiscono i giudizi in corso, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale ha effetti retroattivi.

Con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 c. 2, i coniugi possono presentare istanze di rimborso per le somme in precedenza versate a titolo di IMU e risultanti non dovute alla luce della disciplina risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. Tali istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 5 anni dal giorno di versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1 c. 164 L. 296/2006). L'istanza di rimborso non può, invece, essere presentata con riferimento ai rapporti già esauriti (fattispecie per le quali è stato emesso un avviso di accertamento non impugnato e pertanto divenuto definitivo, o che, pur essendo stato impugnato, ha dato luogo ad un giudizio concluso con una sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato).

Fonte: Cass. 30 gennaio 2023 n. 2747

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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