mercoledì 01/02/2023 • 06:00
Anche per il 2023 sarà possibile riconoscere ai lavoratori dipendenti un valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti nel limite di 200 euro. L’esenzione fiscale riguarda tutti i rapporti di lavoro presso datori di lavoro privato, mentre sono esclusi quelli presso datori di lavoro pubblici.
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L'art. 1 DL 5/2023, ha riproposto l'analoga disposizione contenuta all'art. 2 DL 21/2022, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 c. 3 terzo periodo TUIR di cui al DPR 917/86, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a € 200 per lavoratore.
L'ambito di applicazione riguarda tutti i rapporti di lavoro presso datori di lavoro privato a prescindere dalla natura imprenditoriale (es. liberi professionisti, associazioni, fondazioni) mentre ne sono esclusi quelli presso datori di lavoro pubblici.
I chiarimenti delle Entrate
Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E, occorre operare per esclusione tenendo conto che ne sono esclusi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Il riferimento ai lavoratori dipendenti va inteso quello del TUIR e pertanto riguarda coloro che producono un reddito ai fini IRPEF rientrante tra quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 DPR 917/86) nonché assimilato al lavoro dipendente assimilato (cfr. art. 52 DPR 917/86).
Si ritiene infatti estensibile anche al bonus carburante l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. 4 novembre 2022 n. 35/E in merito all'esenzione, nel limite complessivo di € 3.000 limitatamente al periodo d'imposta 2022, del valore dei beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze di servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e gas naturale, prevista dall'art. 12 DL 115/2022, convertito dalla L. 142/2022.
Come si può notare, anche l'art. 12 in parola faceva riferimento al lavoratore dipendente ed al datore di lavoro analogamente a quanto previsto dall'art. 1 DL 5/2023.
Secondo il ragionamento seguito dall'Agenzia delle Entrate, i lavoratori beneficiari della disposizione di cui al citato art. 12 DL 115/2022 erano quelli individuati in base alle regole generali stabiliti dall'art. 51 c. 3 TUIR, si applicava dunque ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Considerato il richiamo del legislatore all'art. 51 c. 3 TUIR, non si applicano le stringenti previsioni del c. 2 in ordine alla scelta dei lavoratori ai quali destinare il beneficio.
Ciò significa che il datore di lavoro può riconoscere il bonus carburanti anche al singolo lavoratore senza che sia necessaria l'individuazione di una categoria di lavoratori o altre condizioni, salvo ovviamente quella di non superare il limite di esenzione, pena l'assoggettamento ad IRPEF dell'intero importo.
A tal fine, tuttavia, occorre tenere conto che l'importo di € 200 del bonus carburanti si aggiunge all'ordinario limite di € 258,23 previsto dal citato art. 51 c. 3 TUIR.
Tale norma, è utile ricordare, prevede che “[…] Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 [euro 258,23]; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Il superamento del limite
Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E, va posta attenzione alla ricaduta operativa dei suddetti limiti e più specificamente che potrebbe determinare o meno l'assoggettamento ad IRPEF a seconda della natura dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
Infatti, il superamento del limite di € 200 destinato al bonus carburanti potrebbe non determinare l'assoggettabilità ad IRPEF dell'intero importo ove, cumulando il valore degli altri beni e servizi prestati, non venisse superato il valore complessivo di € 458,23.
Viceversa, ove invece venisse superato il valore di € 258,23 per beni ceduti o servizi prestati diversi dal bonus carburanti, l'intero importo dovrà essere assoggettato ad imposizione.
Per l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente e di conseguenza dalla base imponibile ai fini contributivi in applicazione del principio di armonizzazione (cfr. art. 12 L. 153/69), è necessario che il lavoratore risulti estraneo al rapporto economico con colui che cede il carburante.
Sono quindi escluse erogazioni di danaro direttamente al lavoratore a titolo di rimborso della spesa direttamente da loro sostenuta.
In buona sostanza il pagamento dovrà essere effettuato direttamente dal datore di lavoro oppure questi deve procedere all'erogazione mediante i cd. voucher.
L'art. 51 c. 3-bis TUIR prevede infatti che ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
L'Agenzia delle entrate, con la Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E ha chiarito che per buoni benzina e carburanti debbono intendersi quelli destinati dai lavoratori dipendenti ai rifornimenti di carburante per l'autotrazione quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché la ricarica dei veicoli elettrici.
Si ritiene utile evidenziare altresì che i buoni carburanti possono essere altresì essere utilizzati in sostituzione dei premi di risultato ove naturalmente sia il lavoratore ad averlo chiesto al datore di lavoro.
In tal modo sarà possibile, pertanto, fruire del cumulo del limite di € 200 destinato ai buoni carburanti con quello di € 258,23 per beni ceduti o servizi prestati diversi.
I buoni in parola sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 TUIR (cfr. Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E).
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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