lunedì 23/01/2023 • 06:00
Confermato per tutto l'anno 2023 il Bonus carburante che i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti entro un valore non superiore a 200 euro per lavoratore. Il DL 5/2023 ripropone la misura già introdotta per l'anno 2022 dal DL 21/2022 anche se con un testo leggermente diverso.
Il Bonus carburante è stato confermato per tutto l'anno 2023 e non solo per il primo trimestre come ipotizzava il testo licenziato dal Governo. Il nuovo decreto ripropone la misura introdotta per l'anno 2022 dal DL 21/2022 anche se con un testo leggermente diverso. I soggetti beneficiari Anche in questa versione il beneficio riguarda espressamente i soli lavoratori dipendenti e non altre figure che vedono tassati i propri redditi con criteri assimilati a quelli del lavoro dipendente quali i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori di società. Sono esclusi anche i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche elencate nell'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, come ha sottolineato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 2022. Il termine “datori di lavoro del settore privato” inserito in sede di conversione in legge del DL 21/2022 estende però l'agevolazione ai dipendenti di datori di lavoro che non sono “aziende private” quali i professionisti. Secondo l'Agenzia il richiamo ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato” ed è da escludersi che il bonus possa essere erogato ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Invece, gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui sopra, rientrano nel settore privato. Sull'argomento è tornata l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.15/2023 precisando che possono fruirne quelle società ed enti che non rientrano tra le amministrazioni citate nel predetto articolo 1, c. 2, quali (nel caso) una società consortile senza scopo di lucro a capitale interamente pubblico che rappresenta lo strumento attraverso il quali i soci (amministrazioni pubbliche) organizzano e gestiscono i servizi forniti. I limiti Il Bonus carburante il cui importo non supera i 200 euro (valore annuo) è erogato in esenzione da imposta e si può cumulare con altri, eventuali, benefits che a norma del terzo comma dell'articolo 51 TUIR non sono soggetti a tassazione se non superano i 258,34 euro annui. Si è (purtroppo!) tornati a questo valore in quanto non è stato, almeno per ora, confermato il maggior limite di 3.000 che ha operato nel 2022. Il superamento dei limiti citati comporta la tassazione dell'intero importo del benefit e non solo della somma eccedente. La diversa formulazione delle due norme in commento - che per maggior chiarezza si riportano in calce - ha indotto a ipotizzare che questa clausola non si applichi al bonus carburate erogato nel 2023. Se, però, vero che l'art. 2 DL 5/2023 non riproduce la formulazione dell'art. 1 DL 21/2022 che espressamente afferma che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 3, TUIR, la nuova disposizione introduce il beneficio precisando che resta fermo quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, TUIR. È pertanto parere di chi scrive che anche per il 2023 il superamento del limite di 200 euro provochi la tassazione dell'intero importo. Le norme a confronto Art. 2 DL 21/2022 Art. 1 DL 5/2023 1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3,TUIR. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
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