martedì 31/01/2023 • 06:00
A seguito dei dubbi sulla nuova IMU e sulla delibera di ARERA in tema di TARI, afferenti agli obblighi dichiarativi, sono stati fornite alcune soluzioni finalizzate all’interpretazione delle nuove norme.
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L'obbligo dichiarativo per ottenere il beneficio fiscale IMU
L'art. 1 c. 769 L. 160/2019 è stato modificato dall'art. 35 c. 4 DL 73/2022, così come modificato prima dall'allegato alla legge di conversione n. 122/2022 e poi dall'art. 3 c. 1 DL 198/2022. Detto ciò, il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, relativa all'anno di imposta 2021 è prorogato al 30 giugno 2023.
In merito alla citata disposizione, sono sorti alcuni interrogativi sulla dichiarazione IMU. In particolare, se la stessa è da considerarsi a pena di decadenza e, in particolare, per le finalità del beneficio dell'esenzione dei fabbricati merce; infine, se alla stessa conclusione si può arrivare anche per gli alloggi sociali e gli immobili di forze armate e militari.
Criticità sulle recenti interpretazioni fornite dalla Cassazione
Secondo la posizione critica innanzi esposta, nell'impianto normativo introdotto dalla L. 160/2019 non vengono più riproposte quelle norme che subordinavano, a pena di decadenza il riconoscimento delle agevolazioni al previo l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo, come nel caso dei beni merce. Tuttavia, i recenti provvedimenti della Corte di legittimità “sembrano” aver affermato che l'esonero dall'IMU previsto per i fabbricati “merce” presuppone la presentazione della dichiarazione (Cass. 17 febbraio 2022 nn. 5190 e 5191). Non solo, secondo la critica in esame, altro provvedimento della Cassazione (n. 21465/2020) precisa che l'art. 1 c. 769 L. 160/2019 non abroga il menzionato art. 2 c. 5-bis DL 102/2013, limitandosi a stabilire che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione. Proprio tale affermazione metterebbe in discussione il precedente assunto del MEF (2020) secondo cui la nuova IMU è venuto meno l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza.
La disciplina sulla nuova IMU prevede tre fattispecie (fabbricati merce, alloggi sociali e immobili di forze armate e militari) soggette all'obbligo dichiarativo “in ogni caso”. Tale inciso, secondo la posizione critica, non avrebbe alcun senso se si dovesse sostenere la tesi della dichiarazione non avente efficacia costitutiva dell'agevolazione. Inoltre, non sarebbe di ostacolo la mancanza di un'espressa previsione, nella disciplina della nuova IMU, di fattispecie dichiarative soggette a pena di decadenza, considerato il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene la dichiarazione per gli enti non commerciali indispensabile per ottenere l'esonero dall'IMU, pur in assenza di un espressa previsione a pena di decadenza per tale fattispecie (Cassazione nn. 32742/2022 e 37385/2022).
La corretta interpretazione della norma
La stampa specializzata, in merito alle questioni critiche sollevate (interpretazione della Cassazione successiva alle indicazioni del MEF del 2020), ha fornito alcune indicazioni interpretative della citata giurisprudenza. In particolare, è stato sostenuto che costituiscono principi generali di diritto tributario:
Premesso ciò, nel caso in esame relativo alla nuova IMU, per l'applicazione dell'esenzione prevista per i cosiddetti beni merce, nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e per gli immobili appartenenti alle Forze armate, l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale. È quindi in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell'art. 1 c. 769 ultimo periodo L. 160/2019, secondo il quale in “ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”.
TARI: adeguamento dei Comuni ai nuovi termini per la presentazione della dichiarazione
Con la delibera n. 15/2022, l'ARERA è intervenuta sulla disciplina della TARI imponendo di fatto ai Comuni di adeguare dal 2023 i propri regolamenti al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif), prevedendo, tra i vari aspetti, il termine di 90 giorni di presentazione della dichiarazione dall'inizio occupazione, il termine di 120 giorni lavorativi per effettuare i rimborsi, la misura degli interessi con riferimento al tasso fissato dalla Banca centrale europea.
A questo proposito, sono sorti alcuni dubbi interpretativi, su quanto precisato da ARERA in quanto si tratta di prescrizioni regolatorie in contrasto alla normativa primaria sulla TARI, la quale non risulta formalmente modificata. Quindi, dubbi applicativi sul come devono regolarsi i Comuni in sede di adeguamento dei regolamenti TARI alle prescrizioni dell'ARERA. Difatti, in tal modo, secondo la critica in esame, si crea così un corto circuito applicativo, considerato che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'ARERA è soggetto a conseguenze sanzionatorie (da 2.500 euro a 154,9 milioni di euro).
Soluzioni interpretative
Secondo la stampa specializzata, in base all'art. 52 D.Lgs. 446/97, gli enti locali possono esercitare la propria potestà regolamentare, purché non si incida sull'aliquota massima, sui soggetti passivi e sulle fattispecie imponibili. Gli enti locali, dunque, possono disciplinare questi particolari aspetti diversamente da quanto previsto dalla legge (Cons. di Stato 28 agosto 2001, n. 4989). Premesso ciò, in merito alla questione se gli enti siano obbligati al rispetto delle prescrizioni derivanti dalle delibere dell'ARERA, è stato osservato che a norma dell'art. 2 c. 20 punto c) L. 481/95, nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie. Quindi, secondo posizione in esame, tale sanzione, pertanto, dovrebbe colpire gli enti che non adeguano i regolamenti alle prescrizioni dell'Autorità. Tuttavia, diverso, invece, è il caso in cui il regolamento comunale abbia o meno previsto il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione TARI e il contribuente non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo (in tal caso, nei confronti del contribuente si applicano le disposizioni ordinarie relative alle sanzioni irrogabili per omessa dichiarazione e ai termini di decadenza fissati per l'attività di accertamento).
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Federico Gavioli
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