giovedì 26/01/2023 • 06:00
Sono soggetti alla tracciabilità e al divieto di cessione parziale i bonus edilizi derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati alle Entrate dal 1° maggio 2022. In occasione del primo caricamento sulla Piattaforma delle singole rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un “Codice identificativo univoco”.
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La tracciabilità del credito
L'Agenzia dell'Entrate (Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti di giugno 2022) ha precisato che la tracciabilità del credito implica che in qualsiasi momento debba essere possibile ricostruirne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso. Sono soggetti alla tracciabilità e al divieto di cessione parziale i bonus edilizi derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Per tale finalità, in occasione del primo caricamento sulla Piattaforma delle singole rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un “Codice identificativo univoco” composto:
Oltre a “Codice identificativo univoco”, viene indicato il codice fiscale del soggetto (Codice fiscale ultimo cedente) che ha ceduto il credito all'attuale titolare del credito stesso; nel caso si tratti delle rate dei bonus edilizi derivanti dall'opzione per la prima cessione o per lo sconto in fattura, il codice fiscale in questione corrisponde al soggetto titolare della detrazione. A differenza dei crediti “non tracciabili”, in caso di cessione dei crediti “tracciabili” non è possibile cedere una parte della rata e dunque non è possibile specificare l'importo del credito ceduto, che per definizione è preimpostato con l'importo della rata stessa.
Quali sono i meccanismi di cessione?
A tale proposito, si ricorda che l'art. 121 DL 34/2020 riconosce per le spese rientranti nella disciplina del Superbonus la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Inoltre, ai crediti fiscali viene associato un Codice identificativo dall'Agenzia delle entrate alla prima emissione. Il credito, quindi, rimane tracciabile di cessione in cessione, in modo da poter risalire alla sua origine e verificare che quel credito corrisponda a un intervento edilizio realmente effettuato.
Cosa prevede la nuova cessione del credito?
Il nuovo art. 9 c. 4-bis DL 176/2022 (Decreto Aiuti Quater conv. in L. 6/2023) prevede che all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020 la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”. In pratica, a seguito delle nuove modifiche, viene introdotta la possibilità di un'ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Secondo le nuove regole, dunque, le cessioni possibili passano diventano cinque. Nella tabella di seguito si riportano le possibili cessioni del credito.
Prima cessione |
libera: può avvenire verso privati, familiari, soggetti estranei ai lavori |
Seconda cessione |
vincolata: ammesse solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d'Italia oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (i cosiddetti soggetti qualificati) |
Terza cessione |
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Quarta cessione (nuova) |
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Quinta cessione |
ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che però abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. Quindi la banca può cedere il credito a un proprio correntista professionale o partita IVA |
In sintesi, con le nuove disposizioni la cessione del credito potrà beneficiare di un ulteriore passaggio, in quanto passano da due a tre le cessioni possibili verso le banche, gli intermediari finanziari, le imprese assicuratrici e le società dei gruppi bancari. Restano la prima cessione libera e l'ultima banca-correntista. In totale, dunque le cessioni possibili sono cinque.
L'innalzamento del numero delle cessioni ha effetto retroattivo: si applica anche in caso di opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti quater (art. 9 c. 4-ter DL 176/2022).
Il Decreto Aiuti quater, infine, prevede anche una deroga all'art. 121 c. 3 DL 34/2020, consentendo la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario. In ogni caso, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Le ulteriori garanzie
L'altra misura del Decreto Aiuti Quater prevede la concessione da parte di SACE, la società specializzata nel settore assicurativo-finanziario, di garanzie a favore delle imprese che, per sopperire alla crisi di liquidità causata dall'impossibilità di cedere i crediti accumulati nei cassetti fiscali, fanno ricorso a prestiti. Infine, tra le novità in vigore dal 1° gennaio, si segnala l'entrata in vigore dell'obbligo, per lavori di importo superiore a 516.000 euro, dell'obbligo di ottenimento dell'attestazione SOA (Società organismo di attestazione) da parte dell'impresa che esegue i lavori.
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