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Se nella catena di controllo che lega una società controllante italiana ad altre società controllate anch'esse stabilite in Italia si inserisce una società estera intermedia, a quest'ultima si applicano le regole dello Stato in cui è stabilita e non la normativa italiana. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 148 del 24 gennaio 2023, ha ritenuto che, non potendo verificare che la società estera abbia, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 c.c., il controllo della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria delle società italiane controllate (c.d. controllo di diritto), il requisito del vincolo finanziario non è rispettato, pertanto le società italiane controllate dalla società estera intermedia non possono far parte del gruppo IVA.

Si ricorda, infatti, che possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (art. 70 ter DPR 633/72). Il vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sussiste quando, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

a) esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

b) detti soggetti sono controllati dal medesimo soggetto, purchè residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Su questo punto, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che il riferimento all'art. 2359 c. 1 n. 1) c.c. non consente di riconoscere rilievo ai voti esercitabili nell'assemblea di società estere (Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E).

Nel caso di specie, la società istante Alfa è la rappresentante di un Gruppo IVA ed esercita il controllo indiretto sulla società di diritto italiano Gamma (holding operativa) tramite la società lussemburghese Beta Lux (interamente controllata da Alfa). Gamma, a sua volta, controlla le MGAs (società italiane). In base a quanto chiarito dall'AE, non sussistono le condizioni per includere la società Gamma e le MGAs nel perimetro del Gruppo IVA di Alfa, perché nei confronti di Beta Lux non si può riscontare l'esercizio del controllo ai sensi della normativa italiana (art. 2359 c.c.).

Fonte: Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 148

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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