lunedì 23/01/2023 • 06:00
I frontalieri svizzeri in smart working dal 1° febbraio 2023 non godranno più della salvaguardia del regime di tassazione esclusiva nel Paese dove normalmente lavorano. Ciò rappresenta l’unica novità prevista nel 2023 visto che le nuove regole di tassazione dei frontalieri avranno efficacia dal 2024.
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I lavoratori frontalieri svizzeri, dal 1° febbraio 2023, saranno soggetti a tassazione concorrente sia in Italia sia in Svizzera nel caso svolgano attività lavorativa in smart working dal proprio domicilio. Le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno deciso di non prorogare, con Accordo del 22 dicembre 2022, il periodo entro cui l'attività di lavoro, svolta presso la residenza del lavoratore frontaliero, non ha rilevanza ai fini dell'applicazione del regime di tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività è normalmente prestata, secondo quanto disciplinato dalla Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera.
La fine del periodo in cui lo smart working è considerato ininfluente dalle autorità competenti ai fini dell'applicazione della tassazione esclusiva, fissato al 1° febbraio 2023, rappresenta l'unico cambiamento sul regime di tassazione dei frontalieri svizzeri al momento previsto.
Infatti, il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, che modifica il regime di tassazione dei frontalieri svizzeri, non entrerà in vigore nel 2023, nonostante il Consiglio dei Ministri abbia approvato la legge di ratifica il 24 novembre 2022, in quanto le nuove norme contenute nell'Accordo del 23 dicembre 2020 entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina l'iter di recepimento con approvazione Parlamentare della legge di ratifica, ancora non avvenuta, nonché con il completamento dello scambio degli strumenti di ratifica.
Smart working dei frontalieri svizzeri
Il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri svizzeri, in base alle regole contenute nella Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, sono soggetti a tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività lavorativa è prestata, purché siano soddisfatte determinate condizioni tra cui tra cui lo spostamento quotidiano del lavoratore nell'altro Stato.
La diffusione della pandemia ha reso complicato, fino ad impedire a causa delle restrizioni alla circolazione delle persone, lo spostamento da un Paese all'altro. Ciò ha spinto, in molti casi, i datori di lavoro a garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa grazie allo smart working, rectius al telelavoro dal domicilio del dipendente.
Lo smart working per i lavoratori frontalieri svizzeri, mancando lo spostamento quotidiano, avrebbe reso inapplicabile il regime di tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività lavorativa è svolta, conseguentemente i redditi di lavoro dipendente sarebbero divenuti soggetti atassazione concorrente, sia nel Paese della residenza sia nel Paese dove l'attività lavorativa è svolta, con recupero della doppia imposizione nel Paese della residenza.
Le richiamate conseguenze sul sistema di tassazione dei frontalieri, fino al 1° febbraio 2023, sono scongiurate grazie all'Accordo interpretativo del 19 giugno 2020 tra Italia e Svizzera in base al quale i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato in situazioni normali e senza restrizioni. Ciò ha consentito di mantenere la tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività lavorativa sarebbe resa in assenza di restrizioni, anche in mancanza di spostamento quotidiano nell'altro Stato e lavoro svolto in smart working dalla residenza del lavoratore.
L'Accordo del 19 giugno 2020, pur essendo terminate le misure governative di limitazione della circolazione delle persone in entrambi gli Stati, è stato prorogato in base a dichiarazioni congiunte degli Stati fino al 31 gennaio 2023. L'Accordo del 22 dicembre 2022 tra Italia e Svizzera ha previsto che il mantenimento della tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività lavorativa è prestata, anche in presenza di smart working, cesserà di avere efficacia dal 1° febbraio 2023.
Da tale data i lavoratori frontalieri, che svolgeranno attività lavorativa da casa in smart working, non potranno beneficiare più della tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività lavorativa è normalmente svolta.
Nel caso, per esempio, il lavoratore frontaliero italiano svolga attività lavorativa in smart working dall'Italia, dove è fiscalmente residente, dopo il 31 gennaio 2023 sarà soggetto a tassazione in Italia, anche sui redditi di lavoro prodotti in Svizzera. La doppia imposizione potrà essere evitata in Italia, attraverso il credito per le imposte pagate all'estero.
Nuove regole sui frontalieri svizzeri
I frontalieri svizzeri nel 2023 rimangono soggetti alle regole di tassazione previste dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e dall'Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974. Le richiamate disposizioni prevedono che i lavoratori frontalieri svizzeri siano tassati esclusivamente nello Stato dove l'attività lavorativa viene svolta, al valere di determinate condizioni.
In particolare per i frontalieri italiani, la tassazione esclusiva in Svizzera si ha qualora:
Il regime della tassazione esclusiva nel Paese dove l'attività lavorativa è svolta è destinato ad essere sostituito dal regime di tassazione concorrente, sia nel Paese dove l'attività lavorativa è prestata sia nel Paese dove il frontaliere è residente. Le Autorità competenti dell'Italia e della Svizzera hanno, infatti, raggiunto un nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020, ancora in fase di ratifica in Italia.
Le nuove regole, pur essendo state approvate dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 2022, secondo l'art. 8 entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina l'iter di recepimento con approvazione Parlamentare della legge di ratifica, ancora non avvenuta, nonché con il completamento dello scambio degli strumenti di ratifica.
L'iter di ratifica non essendosi concluso nel 2022 rende le regole previste dal nuovo accordo non efficaci nel 2023. In attesa che avvenga, nelle prossime settimane, la ratifica della legge e lo scambio degli strumenti di ratifica del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri, l'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione concorrente sarà in vigore dal 1° gennaio 2024.
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Marcello Ascenzi
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