venerdì 20/01/2023 • 14:01
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. Interpello n. 112 del 20 gennaio 2023, si esprime circa la tassazione dei compensi di un lavoratore marittimo polacco che, pur essendo residente in Polonia, intende spostare la propria residenza fiscale in Italia.
redazione Memento
Il caso esaminato Un cittadino polacco, residente in polonia, svolge il lavoro di capitano marittimo di un'imbarcazione battente bandiera maltese. Anche se assunto a tempo determinato, con ogni probabilità il suo rapporto di lavoro verrà stabilizzato e, perciò, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Quali sono gli obblighi fiscali cui dovrà adempiere, in qualità di soggetto fiscalmente residente in Italia, in relazione ai redditi derivanti dal lavoro marittimo? In particolare, si applica la disposizione (art. 5, c. 5, L. 88/2001) secondo cui per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, è escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante da tale attività se esercitata per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi?
Il parere del ricorrente A giudizio dell'istante, limitare l'applicazione dell'art. 5, c. 5, L. 88/2001 ai soli marittimi italiani costituirebbe una violazione della Convenzione tra l'Italia e la Polonia per evitare le doppie imposizioni: la natura sovraordinata di questa norma di diritto internazionale impone, infatti, di estendere il trattamento riservato ai marittimi italiani anche ai cittadini polacchi e a tutti quelli comunitari.
L'analisi delle Entrate In prima battuta, l'Agenzia delle Entrate ricorda che a partire dal primo periodo d'imposta in cui l'Istante risulterà fiscalmente residente in Italia, saranno soggetti ad imposizione nel nostro Paese tutti i redditi percepiti dall'Istante, indipendentemente dalla natura e dal luogo di loro produzione, inclusi i redditi di fonte estera. Proseguendo nell'analisi, le Entrate richiamano però l'art. 5, c. 5, L. 88/2001 citato dal ricorrente, cercando di stabilire se tale regime possa essere esteso ai redditi percepiti da un cittadino polacco. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce delle disposizioni internazionali conclusi dall'Italia con Stati o territori esteri, e della normativa comunitaria, così come interpretata dalla CGUE. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale e di quello comunitario sul diritto interno è riconosciuto nell'ordinamento italiano (art. 169 TUIR e art. 75 DPR 600/73) oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso in esame, si fa specifico riferimento al principio di non discriminazione sancito della Convenzione tra l'Italia e la Polonia.
Una volta acquisita la residenza fiscale nel nostro Paese, l'istante, in quanto cittadino polacco, non potrà essere discriminato nei confronti degli italiani che si troveranno nelle medesime condizioni stabilite dalla legislazione interna. Pertanto, il peculiare regime fiscale deve essere riconosciuto non solo ai marittimi con nazionalità italiana, ma anche a marittimi con cittadinanza polacca fiscalmente residenti in Italia. Ne consegue che il reddito percepito dall'istante a fronte dell'attività lavorativa svolta deve essere escluso dalla base imponibile dell'anno o degli anni d'imposta di riferimento, non sussistendo alcun obbligo dichiarativo in Italia per gli elementi di reddito in esame. L'istante, in quanto soggetto residente, è comunque tenuto alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale.
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