venerdì 20/01/2023 • 06:00
Il Ministero risponde in merito all'adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei bonus edilizi con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale.
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Nella seduta del 17 gennaio 2023, l'Onorevole Rubano ha presentato l'interrogazione n. 5-00251 al Ministro dell'economia e delle finanze. Secondo l'interrogazione in esame, in merito alla cessione del credito d'imposta Industria 4.0 e quella relativa ai bonus edilizi tra il 19 e il 21 maggio 2021, è intercorsa una corrispondenza tra Istat e Eurostat.
Ebbene, l'istituto statistico nazionale avrebbe fornito a Eurostat, in quella sede, un'analisi metodologica in cui i bonus edilizi e in particolare il Superbonus, sono classificati come credito “non pagabile” e quello di Industria 4.0 come “pagabile”.
Secondo l'Onorevole Rubano, Eurostat ha convenuto con la seguente impostazione: i bonus edilizi riducono le entrate al momento dell'eventuale (ma non certo) utilizzo e quindi non entrano subito in deficit.
La cessione è una possibilità e non un diritto
Le norme che favoriscono la possibilità di passare il credito con lo Stato a soggetti con una capienza fiscale maggiore potrebbero aumentare il rischio di far rientrare la spesa relativa ai bonus edilizi tra quelle considerate da Eurostat come “pagabili”, mentre finora è stata considerata “non pagabile” e quindi non caricata direttamente sul debito per tutte le rate annuali in previsione di essere pagate. L'autorevole affermazione che la cessione è una possibilità, non un diritto, è fatta in ossequio all'impostazione Eurostat sulla natura dei bonus edilizi, ma va conciliata con l'esigenza di assicurare la certezza del diritto e il legittimo affidamento delle PMI in difficoltà per aver utilizzato le possibilità offerte dalle norme vigenti.
Il trattamento contabile dei crediti fiscali
Il Ministero in risposta all'interrogazione precisa che il 10 giugno 2021 Eurostat (l'Ufficio statistico dell'Unione europea) si è pronunciata in merito al trattamento contabile del c.d. Superbonus (e della misura Transizione 4.0), assentendo solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come "non pagabile", in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità. Il trattamento contabile dei crediti fiscali è stato successivamente oggetto di discussioni nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni metodologiche delle statistiche EDP (Excessive Deficit Procedure), al termine delle cui consultazioni è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del manuale sul deficit e sul debito.
L'identificazione dei crediti
Il Ministero osserva che la nuova sezione fornisce indicazioni per distinguere i crediti "pagabili" e "non pagabili" e per identificare il momento di registrazione occorre considerare:
1) natura del credito pagabile. In particolare, secondo il documento in commento, viene precisato che:
2) criteri per identificare i crediti pagabili. Secondo il documento in oggetto - del 18 gennaio 2023 - occorre considerare tre criteri per identificare i crediti pagabili: cedibilità, differibilità dell'utilizzo ad anni successivi e possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale.
Tali caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come "pagabile". Pertanto, una volta acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura del credito e sulle conseguenti modalità di registrazione, saranno valutati gli eventuali interventi normativi, da adottare alla luce del quadro di finanza pubblica.
La risposta all'interrogazione
Da quanto appreso, l'interrogazione riguarda la contabilizzazione della cessione dei crediti di imposta per bonus edilizi. Secondo il Ministero, l'art. 9 c. 4 DL 176/2022 - allo scopo di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 121 DL 34/2020 - è intervenuto per modificare (ampliandole) le modalità di utilizzo in compensazione dei predetti crediti d'imposta in capo al cessionario degli stessi, derogando:
Le valutazioni del Ministero
Alla luce delle considerazioni esposte, il Ministero, in merito al quesito concernente l'adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei bonus edilizi con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale, precisa che:
Lo scopo della presente interrogazione alla Camera è stato l'ottenimento di un chiarimento sulla contabilizzazione del credito d'imposta. L'attenzione, dunque, è posta, in particolare, sulla contabilizzazione dei bonus edilizi che attualmente vengono classificati come crediti "non pagabili" e quindi portati a riduzione delle entrate. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri.
Fonte: Risp. interr. parl. 18 gennaio 2022 n. 5-00251
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