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  • Tempo di lettura 3 min.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/73.

Nel dettaglio, l'art. 1 c. 155-156 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

Per agevolare i contribuenti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore. L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per i versamenti rateali il codice tributo è 9001.

Il versamento può:

  • avvenire in unica soluzione; oppure
  • essere frazionato sulla base delle scadenze previste dal piano di rateazione definito in origine.

Si ricorda che è possibile prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

Gli interessi di rateazione devono essere ricalcolati rispetto all'importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata. Per gli interessi di rateazione il codice tributo è 9002.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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