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giovedì 19/01/2023 • 14:00

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Rateazione definizione agevolata: l'Agenzia predispone un foglio di calcolo

La Legge di Bilancio prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, al 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, l’AE ha predisposto un foglio di calcolo.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/73.

Nel dettaglio, l'art. 1 c. 155-156 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

Per agevolare i contribuenti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore. L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per i versamenti rateali il codice tributo è 9001.

Il versamento può:

  • avvenire in unica soluzione; oppure
  • essere frazionato sulla base delle scadenze previste dal piano di rateazione definito in origine.

Si ricorda che è possibile prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

Gli interessi di rateazione devono essere ricalcolati rispetto all'importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata. Per gli interessi di rateazione il codice tributo è 9002.

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