venerdì 20/01/2023 • 06:00
L’11 gennaio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. delegato UE 66/2023 che modifica il Reg. UE 821/2021 per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I.
Ascolta la news 5:03
Il Reg. UE 821/2021, che disciplina la movimentazione dei prodotti a duplice uso, prevede due allegati tecnici che elencano con delle precise descrizioni i prodotti che sono considerati dual use.
Gli allegati tecnici sono l'allegato I, riferito agli item a duplice uso per cui uno Stato Membro deve richiedere un'autorizzazione all'esportazione, e l'allegato IV, che rappresenta un sottoinsieme dell'allegato I, che per la loro particolare sensibilità necessitano di un'autorizzazione al trasferimento intra unionale.
In particolare, l'allegato I del Reg. UE 821/2021, appare suddiviso in 11 parti e in 9 categorie così individuate: categoria 0 “materiali nucleari, impianti e apparecchiature”; categoria 1 “materiali speciali e relative apparecchiature”; categoria 2 “trattamento e lavorazione dei materiali”; categoria 3 “materiali elettronici “; categoria 4 “calcolatori” categoria 5 “telecomunicazioni” e "sicurezza dell'informazione”; categoria 6 “sensori e laser”, categoria 7 “materiale avionico e di navigazione”, categoria 8 “materiale navale”, categoria 9 “materiale aerospaziale e propulsione”.
Ogni categoria prevede una serie di descrizioni tecniche dei prodotti considerati dual use, classificate secondo codici alfanumerici e ogni lettera identifica la particolare tipologia del bene: A, sistemi, apparecchiature e componenti; B, apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione; C, materiali; D, software; E, tecnologia. Ebbene, al fine di seguire l'evoluzione della tecnologia e dell'ingegneria che portano ad un costante ampliamento degli item a duplice utilizzo, l'art. 17 par. 1 Reg. UE 821/2021 conferisce alla Commissione il potere di apportare un regolare aggiornamento degli allegati tecnici, conformemente agli obblighi, agli impegni e alle modifiche accettate dagli Stati membri.
L'elenco degli item a duplice uso di cui all'allegato I va costantemente aggiornato anche per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e la competitività degli operatori economici dell'Unione europea.
Per tale motivo, l'allegato I, già modificato nel 2021 con il Reg. 01/2022, è stato nuovamente aggiornato con il Reg. delegato UE del 21 ottobre 2022, tenendo in considerazione i regimi internazionali di non proliferazione nucleare nonché gli accordi di export control adottati dall'Unione europea.
L'assenza di obiezioni sollevate dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, nei due mesi successivi alla notifica del nuovo allegato I, ai sensi dell'art. 18 c. 6 Reg. 821/2021, ha permesso, in data 11 gennaio 2023, la pubblicazione nella gazzetta Ufficiale UE del Reg. UE 66/2023, con entrata in vigore dello stesso il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Dunque, l'attuale versione consolidata del Reg. UE 821/2021 introduce nuovi item dual use nell'ambito del settore dell'elettronica, dei semiconduttori e dei computer come, ad esempio, i software per la progettazione elettronica assistita da calcolatore (c.d. ECAD “Electronic Computer- Aided Design”) usata per progettare c.d. transistor GAAFET (“Gate-All-Around Field-Effect Transistor”).
Sono nuovi dual use items anche alcuni sintetizzatori di frequenza e generatori di segnali.
L'ossido di gallio e il diamante vengono inseriti come nuovi materiali semiconduttori così come la tecnologia ad essi collegata.
Inoltre, il controllo sui computer digitali è stato adattato all'evoluzione della tecnologia, ritenendo i 70 TeraFLOPS la nuova soglia per considerare l'item dual use.
Sono state inoltre introdotte novità anche nel settore chimico e biologico per includere i software specificatamente disegnati per assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici, definiti nel Regolamento stesso (cfr.2B352.i.), in grado di progettare e costruire elementi genetici funzionali a partire da dati di sequenze digitali.
Nella Parte XI - Categoria 9 “Materiale aerospaziale e propulsione” le novità riguardano l'aggiunta di veicoli suborbitali e di alcune tecnologie per la produzione di turbine a gas (“combustione con aumento di pressione”).
È stata altresì apportata una modifica nelle descrizioni tecniche relative alle apparecchiature per la fabbricazione additiva progettate per le cosiddette "superleghe".
Il Reg. UE 66/2023 definisce ulteriormente i termini “risoluzione” e “superleghe” e prevede nuove note tecniche per lo “stampaggio idraulico ad azione diretta” nonché un “nota bene” relativo ai motori per le turbine a gas.
Infine, fornisce una definizione dei GAAFET quali “transistor a effetto di campo a porta (gate) circostante”. Il Reg. UE 66/2023 aggiorna la lista dei prodotti dual use aggiungendo nuovi item ma anche rimuovendone alcuni dalla precedente lista poiché l'evoluzione tecnologica in atto rende obsoleta la permanenza di talune tecnologie nell'ambito dei prodotti a duplice utilizzo. Dunque, l'aggiornamento periodico delle liste dei prodotti dual use da parte dell'Unione Europea, attraverso la modifica dell'allegato I del Reg. UE 821/2021, deve essere oggetto di attenta analisi da parte di tutti gli operatori economici unionali che esportano prodotti in qualsiasi settore industriale. Infatti, l'analisi dei propri prodotti alla luce delle nuove definizioni e descrizioni tecniche offerte dal Reg. UE 66/2023 potrebbe comportare la necessità di richiedere, all'autorità nazionale competente, delle autorizzazioni all'esportazione per prodotti che ora sono considerati dual use.
Allo stesso modo, le rimozioni e le precisazioni introdotte dal Reg. UE 66/2023 offrono la possibilità di esportare in regime di libera esportazione item che non sono più ricompresi nel nuovo allegato I Reg. 821/2021 per effetto del progresso tecnologico.
La conformità con la normativa dual use presuppone pertanto un'attenta due diligence oggettiva nonché una corretta classificazione doganale dei prodotti al fine di evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 221/2017 per l'inosservanza della relativa disciplina.
In aggiunta a quanto sopra, occorre considerare sempre che, l'inserimento del prodotto nell'allegato I non rappresenta l'unica modalità per verificare se il proprio prodotto ha natura dual use e conseguentemente richiede un'autorizzazione all'esportazione.
Infatti, l'art. 4 Reg. UE 821/2021, prevede l'applicazione della c.d. clausola “catch all” quando, l'item non è incluso nell'allegato I del regolamento stesso ma, l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i suoi prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte ad un uso collegato allo sviluppo di armi chimiche, biologiche, nucleari o per scopi militari.
In questi casi, il prodotto si considera a duplice uso ed è soggetto ad autorizzazione all'esportazione.
La clausola catch all si applica anche quando l'esportatore è a conoscenza che il prodotto che intende esportare possa essere destinato agli usi sopra descritti. In tal caso l'operatore economico unionale dovrà prontamente informare le autorità competenti che potranno subordinare l'esportazione ad una autorizzazione.
Fonte: Reg. UE 66/2023
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.