La Legge di Bilancio 2023 ha aumentato di 100.000 euro i limiti dei ricavi per la contabilità semplificata e il conseguente calcolo del reddito dei soggetti minori.
Nulla dispone per la liquidazione trimestrale dell'IVA, verosimilmente a motivo di una disposizione di allineamento del 2011, peraltro ignorata dalle istruzioni alla dichiarazione annuale.
Vedi anche “Contabilità semplificata: ampliate le soglie dei ricavi ma non per l'IVA” di Francesco Barone del 17 gennaio 2023.
Uno degli impegni per questa legislatura riguarderà la riforma fiscale, nel cui ambito dovrà essere prevista la predisposizione di un codice generale delle imposte, analogo a quelli da tempo esistenti in Francia e Germania.
Nonostante siano passati più di venti anni dall'istituzione dell'Agenzia delle entrate, non si è fatto nulla per unificare le procedure di accertamento (in senso lato), relative cioè agli adempimenti dei contribuenti ed all'azione di controllo e di rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria.
Stiamo ancora lavorando con norme nate quando esistevano, distintamente, gli uffici imposte, quelli IVA e gli uffici del registro.
Ogni ufficio aveva, ed assurdamente ha tuttora, una propria normativa, con l'assurda, per non dire ridicola, conseguenza che quando l'ufficio o la guardia di finanza accedono presso un soggetto economico, devono dire che lo fanno sia ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73, cioè del provvedimento per l'accertamento delle imposte sui redditi, e dell'art. 51 della legge IVA.
Variazione dell'imponibile e dell'imposta
Guardando oltralpe, auspichiamo che si faccia anche una netta distinzione tra le disposizioni sostanziali (codice generale delle imposte) e quelle relative alle formalità (libro delle procedure fiscali).
Si eviterebbe quindi l'autentico orrore dell'articolo 26 legge IVA, relativo alla variazione dell'imponibile e dell'imposta, che mescola due disposizioni di natura sostanziale – la rettifica dell'imponibile e dell'imposta per il fornitore e la rettifica della detrazione per il cliente.
A parte questa confusione, la norma è collocata nel titolo II sugli adempimenti e non nella parte I delle norme sostanziali, con il risultato che un contribuente ha fatto un interpello riprendendo alla lettera la formulazione di questa norma, chiedendo se fosse possibile limitarsi ad operare le registrazioni, senza alcun documento.
Ovvio che la recente risposta numero 32 del 13 gennaio 2023 dell'Agenzia dell'Entrate ribadisce che occorre in primo luogo emettere un documento.
Nel tentativo di allineare le due procedure IVA e redditi, dobbiamo ricordare il disposto dell'articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata".
Dichiarazione IVA
Nonostante il chiaro disposto di questa norma, se guardiamo alle istruzioni della dichiarazione IVA appena pubblicate per il periodo di imposta 2022, possiamo constatare che la disposizione non esiste per gli estensori di questo documento, che continuano a parlare di “volume d'affari” non superiore a 400.000 euro per le imprese con attività di prestazione di servizi, ovvero non superiore a 700.000 euro per le altre imprese.
La Legge di Bilancio 2023
Arriviamo così all'ultima legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 276), che aumenta rispettivamente a 500.000 e a 800.000 euro tali limiti, intervenendo sull'articolo 18 del D.P.R. 600/73, relativo alla contabilità semplificata delle imprese minori, il cui reddito è determinato a norma dell'articolo 66 del TUIR.
Le due interpretazioni
Sono quindi possibili due interpretazioni:
una letterale, secondo cui questa disposizione non modifica le soglie per la liquidazione trimestrale dell'IVA;
una sistematica, che allinea i criteri della contabilità semplificata a quelli per i trimestrali dell'IVA.
Sarà interessante vedere se e come l'Agenzia delle entrate darà istruzioni adeguate a sciogliere questo dubbio.