martedì 17/01/2023 • 10:00
Con l'aggiornamento del modello e delle istruzioni dell'autodichiarazione Aiuti di Stato si potranno annullare le dichiarazioni già presentate e inviarne una nuova entro il 31 gennaio 2023. Ma sarà possibile annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento?
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L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato Covid-19, inserendo la possibilità di annullamento del modello precedentemente presentato. Quindi entro il 31 gennaio 2023, prima del paragrafo “Come si compila il frontespizio”, è inserito il seguente “Annullamento” che permette così di annullare l’autodichiarazione presentata, barrando l’apposita casella nel frontespizio e compilando unicamente determinati riquadri.
E' possibile inoltre annullare la dichiarazione oltre il 31 gennaio 2023 ed entro i 60 giorni dal pagamento?
Consulta il nuovo modello per l'autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19
Autodichiarazione Aiuti Covid-19: di cosa si tratta?
Coloro che hanno beneficiato degli aiuti previsti dall'art. 1 DM 11 dicembre 2021, dovranno presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) nella quale attestino che l'importo complessivo degli aiuti non superi i massimali previsti (sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, e successive modificazioni c.d. Temporary Framework).
Nel dettaglio, ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework, gli operatori economici dovranno attestare altresì nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dall'art. 3 c. 2 DM 11 dicembre 2021.
All'interno dell'autodichiarazione andranno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendano volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi saranno comprensivi degli interessi da recupero, calcolati in base a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 794/2004.
Modalità e termini di presentazione
Anzitutto è bene ricordare come l'autodichiarazione andrà presentata dai soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 DM 11 dicembre 2021.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, o da parte del contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:
L'autodichiarazione potrà essere inviata entro il 31 gennaio 2023. Il termine, infatti, è stato prorogato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 a causa dell'impossibilità dei professionisti ad accedere al Registro Nazionale Aiuti nei giorni finali del mese di novembre. Infatti l'Agenzia delle entrate, a ridosso della scadenza, ha emesso il Provv. AE 29 dicembre 2022 n. 439255, con il quale ha disposto una proroga di due mesi.
Incidenza della definizione agevolata
I contribuenti che si siano avvalsi della definizione agevolata (art. 5 c. 1-9 DL 41/2021), invieranno l'autodichiarazione entro il termine previsto dal punto 2.3 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (Provv. AE 18 ottobre 2021, come modificato dal Provv. AE 3 dicembre 2021).
Qualora tale termine cada successivamente al 31 gennaio 2023, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti (oltre a quelli elencati nel DM 11 dicembre 2021), sono tenuti a presentare:
Casella “ES”
L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 25 ottobre 2022, ha semplificato il modello per venire incontro alle richieste degli operatori. Nel dettaglio, nel frontespizio, in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1. del Temporary Framework, è stata inserita la casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A, quindi di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid-19 fruiti.
La casella “ES” potrà essere barrata solo da coloro che dichiarino di rispettare le seguenti condizioni:
Saranno esclusi dall'esonero gli aiuti IMU, elencati nel quadro A, ed i corrispondenti righi andranno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di tali aiuti.
Infine, la presentazione dell'autodichiarazione con la versione aggiornata del modello è consentita dal 27 ottobre 2022. Se però il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella “ES” non sarà tenuto a ripresentarla.
FAQ Agenzia delle entrate
Nel portale dell'Agenzia delle entrate è stata altresì aggiornata la sezione delle FAQ relativa agli aiuti di Stato. Infatti sono stati inseriti quattro nuovi temi, relativi a:
Annullamento autodichiarazione già presentata entro il 31 gennaio 2023
È possibile annullare un’autodichiarazione già presentata.
La risposta affermativa arriva grazie ad un aggiornamento reso dall’Agenzia delle entrate il 16 gennaio 2023, con il quale viene espressamente prevista la modalità di annullamento dell’autodichiarazione già presentata.
Nel dettaglio, è stata inserita la casella “Annullamento”, accanto alla casella “definizione agevolata”, all’interno del riquadro “Dichiarante” del frontespizio, contenuto appunto nel modello.
Chi vorrà procedere all’annullamento dovrà barrare l’apposita casella entro il 31 gennaio 2023, compilando unicamente i seguenti riquadri:
Annullata l’autodichiarazione, dovrà poi esserne presentata una nuova entro il termine del 31 gennaio 2023.
Annullamento autodichiarazione già presentata oltre il 31 gennaio 2023
Ma sarà possibile annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento?
La risposta è affermativa. Infatti facendo riferimento alla definizione agevolata, dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni una nuova autodichiarazione ove andrà barrata anche la casella “definizione agevolata” nel frontespizio.
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