mercoledì 30/11/2022 • 06:58
Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, differisce il termine per l’invio dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023.
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Continua il tribolato percorso della dichiarazione sostitutiva per gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante l’emergenza Covid-19: il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 439400/2022 prevede una ulteriore proroga del termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
E il tutto dopo aver pubblicato online nella stessa giornata le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19: insomma, nello stesso giorno, abbiamo avuto da una parte le risposte alle domande più frequenti sull’autodichiarazione e dall’altra la proroga del termine di trasmissione della stessa.
Proroga che parte da lontano
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022: la nuova proroga origina dalle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 27 aprile 2022 n. 143438 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione 2 della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 22 giugno 2022 n. 233822 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 25 ottobre 2022 n. 398976 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione. Alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti hanno incontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni.
Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, viene disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il presente provvedimento si dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.
Precisazioni contenute nelle nuove Faq online
In caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 il beneficiario deve riversare tramite modello F24 oppure scomputare da aiuti successivi. Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
Bonus tessile;
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
CFP wedding, intrattenimento, horeca;
CFP servizi di ristorazione collettiva;
CFP discoteche e sale da ballo;
Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero: questi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. Il metodo di calcolo è estremamente complesso: ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
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