Il 5 gennaio 2023 segna un momento decisivo del percorso di riforma della normativa della Crisi d'Impresa: da questo momento i soggetti richiedenti posso procedere con l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi e dell'Insolvenza delle imprese, di cui al Capo II° del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi e dell'insolvenza”), agli artt. 356, 357 e 358.
Le varie “battute d'arresto” che si sono susseguite nel corso delle varie modifiche al Codice in argomento, non hanno interessato l'istituzione del citato Albo, che è entrato in vigore il 16 marzo 2019, benché l'emanazione del Regolamento, con DM 3 marzo 2022 n. 75, in attuazione del disposto di cui all'art. 357, si sia avuta con pubblicazione in G.U. n. 143 solo il 21 giugno 2022 – laddove avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2020 – mentre solo il 30 dicembre 2022 è stato possibile disporre delle “Specifiche Tecniche” dell'Albo da parte del competete Ministero della Giustizia.
Cosa prevede il nuovo codice
Il nuovo codice nel suo complesso, come noto, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e tutti questi sfasamenti temporali non hanno che potuto generare confusione e incertezze sulla loro applicazione.
Un tema su tutti è appunto proprio quello relativo all'iscrizione all'Albo da parte dei professionisti.
La norma di riferimento – art. 356 CCI co. 2 – ha previsto specificatamente che in relazione al “primo popolamento” possano accedere solo coloro che, negli ultimi 4 anni dall'entrata in vigore della norma in commento, abbiano maturato due procedure negli incarichi di curatori, commissari o liquidatori giudiziali.
Dubbi applicativi
In merito, alcuni illustri commentatori della norma già hanno rilevato come non possano essere considerate, da parte di un professionista, procedure antecedenti ai 4 anni richiesti dalla norma in commento. Analogamente, anche chi ha ricoperto tali incarichi successivamente a tale data – che vede un lasso temporale di ben 4 anni– parrebbe non possano accedere al primo popolamento.
Ciò introduce non pochi dubbi in ragione dell'evidenza che, a partire dal prossimo 1° aprile 2023, momento dal quale i magistrati potranno consultare l'Albo, vi saranno professionisti iscritti e a cui potrà essere conferito immediatamente l'incarico e, nel contempo, professionisti che, pur svolgendo quello stesso incarico sulla base di nomine successive al 16 marzo 2019, dovranno preventivamente colmare gli obblighi formativi previsti dall'art. 356, c. 2.
La criticità emerge con ulteriore forza in ragione di quanto previsto dalla Circolare n. 1769 del 4 gennaio 2023, inviata dal Ministero della Giustizia ai Presidenti di Corte di Appello e a Equitalia Giustizia S.p.A., ove si precisa che nelle more, “l'assegnazione degli incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti”.
La formazione dei gestori
Altro tema “dolente” è poi quello della formazione, sia in sede di iscrizione sia di successivo aggiornamento. Innanzitutto, i soggetti richiedenti che siano privi del requisito previsto per il primo popolamento, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione specifico della durata di 40 ore, elaborati sulla base di specifici programmi che tengano conto delle linee guida dettate dalla Scuola Superiore della Magistrature – protocollate in data 7 novembre 2019; successivamente, con cadenza biennale, la necessità di un aggiornamento specifico.
L'inserimento dei dati e l'accesso alla parte riservata
Vale la pena soffermarsi sul Decreto Dirigenziale del 30 dicembre 2022, con il quale il Ministero della Giustizia ha adottato le “Specifiche Tecniche di funzionamento dell'Albo”, che segue (a sei mesi dalla sua emanazione) il Decreto 3 marzo 2022 n. 75 che ne ha disciplinato le regole per il suo funzionamento.
Assume in particolare rilevanza il documento denominato “allegato A”, la cui finalità, in sintesi, è quella di indicare le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati necessari e per l'accesso alla parte riservata all'Albo. L'accesso a quest'ultima, oltre a richiedere un dispositivo digitale di identificazione (ADN, SPID, CNS, CIE, Token crittografico), è riconosciuta a determinati soggetti:
ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari o loro delegati;
al personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia;
agli iscritti;
ai soci incaricabili e agli associati di studi professionali;
agli ordini professionali e alle P.A il cui richiamo è implicitamente contenuto ove si richiede che segnalino i fatti rilevanti per la sospensione e la cancellazione dell'iscritto.
Tramite l'Albo i soggetti potranno inserire:
i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto;
l'eventuale ordine professionale di appartenenza;
l'intera documentazione richiesta a supporto della domanda di iscrizione;
le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice;
le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale;
la documentazione necessaria per l'aggiornamento continuo della domanda (attestazione di avvenuto aggiornamento biennale, certificazione circa l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua previsti dal proprio Ordine di appartenenza, attestazione del pagamento del contributo annuo di mantenimento dell'Albo).
Sono altresì specificate le modalità telematiche da doversi rispettare.
Conclusioni
A partire dal 1° aprile 2023 l'Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3 DM 75/2022 e nei termini di cui all'art. 5, comma secondo del Decreto Ministeriale.
Ad oggi, anche sotto un profilo meramente operativo, emergono diverse difficoltà e l'esigenza di chiarimenti ulteriori che consentano, in tempi celeri, di consentire a quanti interessati di poter correttamente procedere con l'iscrizione, evitando eventuali richieste di integrazioni.