Dal DL 118/2021, validato dall'emergenza pandemica, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza mutua l'istituto del concordato semplificato.
Quest'ultimo rappresenta il possibile sbocco di una composizione negoziata della crisi le cui trattative non abbiano condotto a soluzione alternative; non è, dunque, impiegabile in via autonoma.
Ciò conduce al corollario per cui l'accesso all'istituto sia riservato ai soli soggetti facoltizzati a chiedere la nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata (in particolare, qualsiasi imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, compreso l'imprenditore commerciale e agricolo di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del Codice).
Tale essendo il presupposto soggettivo, quello oggettivo si rinviene nello stato di crisi o di insolvenza.
L'istituto può assumere la sola veste del concordato liquidatorio.
La specialità della figura è, poi, accentuata dall'iter procedimentale scolpito dal disposto in commento, che induce a ritenere che non si sia al cospetto di una sottospecie del concordato preventivo ordinario, ma di un istituto connotato da peculiare autonomia.
Non è prevista la fase di ammissione né il momento, di centrale importanza nell'economia del concordato ordinario, del voto del ceto creditorio antecedente il giudizio di omologazione (manca, del resto, ogni previsione su votazioni e maggioranze).
La tutela del credito dipende al momento dell'omologazione, che viene preservato dalla novella, e dalla facoltà di opposizione, pure delineata dall'articolo 25-sexies (si veda, in particolare, il comma quarto: «I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata»).
Se è evidente la rilevanza dell'istituto nell'ottica del risanamento delle imprese in difficoltà – di nodale importanza anche nell'ottica unionale –, non è dato pretermettere le possibili criticità della figura rispetto alla salvaguardia delle ragioni di credito; né sembra bastare il rilievo per cui i creditori (peraltro, non necessariamente tutti) vengono coinvolti in sede di composizione negoziata (posta in primis la diversa finalità di quest'ultima rispetto a quella, puramente liquidatoria, del concordato semplificato).
La sintesi tra valori contrapposti ha luogo in sede di omologazione; alla prudenza del giudice (e alla serietà dell'istruttoria, esperibile anche ex officio) è rimessa, in definitiva, insieme alla tutela delle ragioni creditorie (in particolare ai lumi di una valutazione comparativa con l'alternativa della liquidazione giudiziale), la fortuna dell'istituto e la sua compatibilità con i principi.