lunedì 16/01/2023 • 06:00
L’adesione all’istituto della definizione delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 non contempla la sospensione automatica dei procedimenti potenzialmente interessati dall’agevolazione. Pertanto, è cura del contribuente tutelarsi mediante un’apposita istanza da rivolgere al Giudice tributario.
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Nei precedenti interventi ( Liti fiscali pendenti: chiusura delle procedure entro giugno 2023 e Liti pendenti: i vantaggi per chi non prosegue nella controversia) stata passata in rassegna la struttura della nuova definizione delle liti fiscali insorte con l'Agenzia delle Entrate e con quella delle Dogane e dei Monopoli: la possibilità di “chiudere” definitivamente la controversia non contempla, però, l'automatica sospensione dei processi tributari di possibile definizione.
Il “paletto” della definitività della sentenza
Abbiamo dunque visto come la definizione comporta, da un lato, che la lite risulti tecnicamente insorta al 1° gennaio 2023 – anche con la sola notifica dell'atto processuale alla controparte entro la predetta data – e, dall'altro, che il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva: peraltro, lo “stato” della controversia è suscettibile di generare una diversa “spesa” per la chiusura della lite, in ragione della gradazione degli importi dovuti a seconda del grado di giudizio e degli esiti.
Il che impone al difensore di monitorare le controversie in cui è patrocinante per “congelarne” lo stato, laddove il cliente sia disposto alla chiusura della lite: ma siccome la legge non prevede alcun automatismo riguardo la sospensione dei processi in corso, si rende necessaria l'attivazione della parte mediante una specifica istanza.
La norma dispone, specificamente, che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
Dopodiché il processo è sospeso, ope legis, fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, attestanti il perfezionamento della stessa.
La domanda prescinde dal varo dei provvedimenti attuativi della definizione e ben può già essere inoltrata alla competente Corte di Giustizia tributaria, secondo il seguente facsimile.
Ovviamente, anche questa istanza dovrà essere formata con le modalità proprie degli atti e della documentazione di cui al processo tributario telematico. Pertanto, procedendo alla redazione di un atto “nativo digitale”, da trasformare nel formato PDF/A e da sottoscrivere digitalmente, prima di essere depositato presso la competente Corte di Giustizia per il tramite del S.I.Gi.T.
Naturalmente, ove il contribuente dovesse successivamente effettuare un ripensamento in ordine alla chiusura della lite, una volta decorso inutilmente il termine del 20 luglio per il prescritto deposito, il processo ripartirebbe senza alcuna penalizzazione nei suoi confronti.
Quanto invece è specificamente oggetto di sospensione a cura della norma sono i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023.
Questa sospensione opera a prescindere dalla volontà o meno del contribuente di avvalersi della definizione delle liti e, nel caso lo stesso intenda comunque proseguire la controversia, nulla vieta che questi possa procedere all'impugnazione o alla riassunzione nel predetto lasso temporale in cui perdura la sospensione.
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Massimo Romeo
- Esperto fiscale e pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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