giovedì 12/01/2023 • 06:00
Entro la fine di giugno 2023 i contribuenti che decideranno di estinguere le controversie tributarie pendenti con le Agenzia fiscali dovranno eseguire gli adempimenti previsti dalla legge: primo fra tutti la presentazione della domanda e il primo o unico versamento di quanto previsto dalla legge.
Tempi “comodi” per chiudere le liti fiscali pendenti al 1° gennaio scorso, visto che la L. 197/2022 fissa il traguardo al 30 giugno prossimo per l'esecuzione degli adempimenti necessari al perfezionamento della procedura, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda sia per il pagamento degli importi dovuti (con un doveroso distinguo in caso di rateazione). La presentazione della domanda Per il contribuente il primo appuntamento è con la presentazione della domanda con la quale si manifesta la volontà di estinguere la controversia insorta con l'Agenzia fiscale: pertanto, una volta emanato il modello a cura delle competenti Agenzia delle Entrate e delle Dogane e Monopoli, entro il 30 giugno 2023 dovrà essere presentata una domanda di definizione per ciascuna autonoma controversia. Con riferimento a tale ultimo aspetto si dovrà prestare attenzione ai casi in cui una controversia pendente ne abbia “riunificato” altre – classico esempio quello di un procedimento giurisdizionale che riguardi una società di persone e i relativi soci: in casi del genere occorrerà procedere alla presentazione di tante istanze quante sono state le liti insorte con altrettanti contribuenti. A tal proposito, la norma opportunamente fornisce la definizione di “controversia autonoma”, intendendo per essa quella relativa a ciascun atto oggetto di impugnazione. Il pagamento degli importi dovuti Ovviamente, la presentazione della domanda non è suscettibile, da sola, di generare il perfezionamento della definizione: la norma prevede anche il pagamento degli importi dovuti, con un distinguo se si opta per il versamento in unica soluzione ovvero rateale. Infatti, per gli importi dovuti sino a mille euro si dovrà procedere al relativo versamento entro il 30 giugno 2023: se gli importi dovuti superano mille euro è invece ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni che disciplinano le dilazioni da accertamento con adesione – art. 8 D.Lgs. 218/97 - in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Se l'orizzonte temporale della definizione si prolunga fisiologicamente al 2028, anno solare in cui dovrà essere versata l'ultima rata della dilazione, il perfezionamento resta comunque saldamente ancorato al termine ultimo del 30 giugno: la norma, infatti, prevede che “Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023”. La volontà legislativa, pertanto, è quella di subordinare il perfezionamento al versamento della prima rata, senza attendere il completamento del piano rateale, lasciando la tutela del credito agli strumenti ordinari e straordinari della riscossione coattiva, con gli aggravi del caso previsti dal citato art. 8 in caso di mancato versamento di una o più rate, ma senza inficiare la validità dell'estinzione del processo tributario oggetto di definizione. La norma, dopo avere escluso la compensazione delle somme dovute per la definizione con eventuali crediti vantati dal contribuente, stabilisce che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio: pertanto, le somme versate a titolo di sanzioni saranno defalcate dagli importi dovuti per l'estinzione della lite. In ogni caso, la definizione non permette la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa: e questo è il classico caso in cui, non essendoci importi da versare, la definizione si perfezionerà con la sola presentazione della domanda.
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