lunedì 16/01/2023 • 06:00
Il decreto 27 dicembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina la procedura d'assegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai soggetti che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni.
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Sulla GU n. 9 del 12 gennaio 2023 è stato pubblicato il decreto 27 dicembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), recante la procedura d'accesso al Fondo opere indifferibili.
Nel dettaglio, il suddetto decreto disciplina, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 26, c. 7, DL 50/2022), la procedura d'assegnazione delle risorse del predetto Fondo ai soggetti indicati dall'art. 10, c. 2, del DL 176/2022 (cd. Decreto “Aiuti quater”, convertito in legge lo scorso 12 gennaio), i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso allo stesso e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 DL 144/2022 (cd. Decreto “Aiuti-ter”) e dell'art. 7 DPCM 28 luglio 2022.
Requisiti d'accesso al Fondo
Alle risorse sopra menzionate del Fondo in esame, accedono le stazioni appaltanti titolari di CUP relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o del PNC, che abbiano proceduto, nel periodo 18 maggio 2022 - 31 dicembre 2022, alla pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero all'invio delle lettere d'invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori, nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica.
I soggetti, devono aver provveduto a far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dell'art. 26, c. 2 e 3, DL 50/2022 (cd. “decreto Aiuti”), al netto delle disponibilità derivanti dall'applicazione del medesimo art. 26, c. 6, con risorse finanziarie proprie o con risorse finanziarie dell'ente locale.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Fermi restando i requisiti sopra descritti, ai fini dell'assegnazione delle risorse residue disponibili del Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande d'accesso dal quinto giorno al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.
La domanda d'accesso al Fondo, deve contenere gli elementi indicati analiticamente all'art. 3, c. 2, del decreto in commento, ovvero:
-per gli interventi relativi al PNRR e con riguardo alle singole linee d'intervento, una serie di elementi, quali, ad esempio, gli estremi della missione/componente che finanzia l'opera o l'investimento e la milestone o target al cui conseguimento concorre, con il relativo cronoprogramma finanziario, l'Amministrazione/Soggetto responsabile dell'attuazione;
-per gli interventi relativi al PNC:
È, altresì, stabilito che, a seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi d'investimento dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande e, entro e non oltre dieci giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, presentano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.
La presentazione delle domande e delle istanze d'accesso al Fondo avviene mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni fornite dal medesimo Dipartimento nell'Allegato «Guida operativa» al decreto.
Verifica delle istanze e assegnazione delle risorse
L'art. 4 del decreto in commento, disciplina la fase di verifica delle istanze e la procedura d'assegnazione delle risorse stabilendo, anzitutto, che, a seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti d'accesso.
Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 3, c. 3, del decreto in esame (entro e non oltre dieci giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande), ferma la priorità attribuita agli interventi degli enti locali anche se attuati da enti pubblici strumentali che siano titolari dei relativi CUP, sarà un decreto del Ragioniere generale dello Stato, a provvedere alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto:
Con il medesimo decreto, si provvederà all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili e di quelle eventualmente derivanti dalle rinunce espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31 dicembre 2022. Tale provvedimento costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.
A seguito dell'aggiudicazione della gara, verranno individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi.
È previsto, inoltre, che le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
Trasferimento delle risorse
Il trasferimento delle risorse del Fondo, infine, viene effettuato con le procedure previste, secondo le modalità specificate all'art. 5 del decreto in esame:
Fonte: DM MEF 27 dicembre 2022 (GU 12 gennaio 2023 n. 9)
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Vedi anche
Il DM MEF 18 novembre 2022, reca l'approvazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con i relativi allegati ..
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