venerdì 13/01/2023 • 06:00
Il decreto Aiuti quater ha varato nuove regole sulla cessione dei crediti fiscali, sui destinatari del superbonus e sull'accesso alla garanzia SACE per la liquidità necessaria all'esecuzione delle opere e il completamento del primo SAL. Quali gli impatti nel sistema bancario? Tali misure contrasteranno la crisi di liquidità delle imprese?
L'art. 9 del Decreto Aiuti quater ha introdotto modifiche all'art. 119 del dl 34/2020, con il quale era stato istituito il Superbonus 110%. Le novità possono essere così declinate: viene riconsiderata la modalità di fruizione della detrazione di cui al 110%, per i contribuenti aventi diritto, limitandola alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; la percentuale della detrazione ammessa fiscalmente viene ridotta al 90%, per le spese sostenute nel 2023, mentre sarà limitata al 70% per quanto di competenza nel 2024 e al 65% per il 2025; per i proprietari di alloggi unifamiliari (indipendenti) viene mantenuta la possibilità di usufruire della detrazione del 110% sulle spese sostenute sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), nel caso in cui il 30% dei lavori siano stati effettuati entro il 30 settembre 2022; viene introdotta la possibilità, per gli istituti di credito, di procedere a tre cessioni nell'ambito del sistema bancario, in luogo delle due previste dall'originario provvedimento (art. 119 del dl 34/2020); viene concessa la possibilità alle imprese in carenza di liquidità (solo quelle classificate con il codice Ateco 41 e 43), di accedere a prestiti ponte e finanziamenti accedendo alla garanzia SACE e, ove necessario, utilizzando i crediti “da Superbonus”, presenti nel cassetto fiscale e acquisiti entro il 25 novembre 2022. Gli impatti della cessione dei crediti nel sistema bancario L'art. 9, commi 4 bis e 4 ter, allarga la possibilità di cessione dei crediti passando dalle due precedenti alla previsione di tre cessioni a banche e intermediari finanziari. Nel dettaglio la dinamica delle cessioni consentite funzionerà come di seguito: la prima cessione del credito, presente nel cassetto fiscale, sarà libera, nel senso che non farà la differenza, relativamente alle caratteristiche giuridiche del cedente e del cessionario; saranno consentite ulteriori tre cessioni a favore di banche ed intermediari finanziari; le banche e gli intermediari finanziari, a loro volta, potranno procedere ad un'ulteriore cessione del credito a favore di soggetti titolari di partita IVA (diversi, quindi, dai consumatori) che abbiano sottoscritto con l'istituto di credito un contratto di conto corrente. Ampliata la cedibilità dei crediti fiscali, forse troppo? Sostanzialmente la norma ha come scopo quello di ampliare, forse a dismisura, la platea dei soggetti che possono acquisire crediti dalle banche consentendo, così, agli istituti di credito di attuare cessioni in maniera più agevole e, allo stesso tempo, di acquistare ulteriori crediti anche nel caso in cui abbiano esaurito il plafond a loro disposizione. L'ampliamento della “cedibilità” dei crediti fiscali comporterà, conseguentemente, un auspicabile beneficio per le imprese cedenti, anche se assolutamente subordinato a quello di cui godranno, in prima battuta, gli istituti di credito. Il monito deve essere quello di evitare, comunque, truffe perpetrate a danno dell'Erario che, ad oggi, si è sostanziata in numerosi miliardi di euro tanto che con il decreto Sostegni-ter era stata eliminata la possibilità di cessioni del credito d'imposta multiple (successive alla prima) per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, sia per il cedente che per il cessionario. È prevedibile che l'Esecutivo, analogamente a quanto fatto nell'ambito delle iniziative legislative che hanno introdotto le norme fiscali agevolative di cui alla normativa conosciuta quale “Industria 4.0”, avvierà una “campagna” ispettiva, condotta dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, volta a verificare la corretta fruizione degli incentivi fiscali per l'efficientamento energico. Garanzia SACE: accesso per le imprese a prestiti ponte e finanziamenti Uno dei problemi di maggiore importanza, che hanno condizionato l'operatività delle aziende impegnate nei lavori per il Superbonus 110, è stata la disponibilità della liquidità necessaria all'esecuzione delle opere che consentissero il completamento del primo stato di avanzamento dei lavori (30%). Tale step risulta, infatti, indispensabile al fine di maturare la parte del credito fiscale oggetto della prima eventuale cessione. Le banche, solo in pochissimi casi, hanno concesso “prestiti ponte e finanziamenti”, finalizzati all'esecuzione della prima parte dei lavori, in ragione dei rating bancari delle imprese costruttrici che, in molti casi, non si sono dimostrati “adeguati” secondo gli standard previsti dalle Autorità di Vigilanza e dalla normativa che regolamenta il sistema bancario. Il provvedimento in esame ha sancito la possibilità che la società SACE S.p.A. possa concedere le garanzie, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, per finanziamenti sotto qualsiasi forma (prestiti ponte), indispensabili per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese. Le aziende che potranno usufruire di tale possibilità saranno solo quelle rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43, che hanno realizzato interventi di superbonus. La crisi di liquidità delle imprese ha, inoltre, causato importanti disagi a tutta la filiera dei fornitori che hanno sostenuto l'esecuzione dei lavori collegati alle opere di risanamento energetico, bloccando, spesse volte, l'esecuzione delle opere. Il Legislatore ha consentito, da ultimo, al fine di ampliare la possibilità della concessione del credito alle aziende da parte delle banche, di porre a garanzia (in aggiunta a quella concessa da SACE Spa) i crediti presenti nei cassetti fiscali e generati dall'esecuzione di lavori connessi all'incentivazione in argomento. Ancora una volta, la legittima preoccupazione è quella relativa all'esistenza ed alla spettanza dei crediti che verranno posti a garanzia del finanziamento onde evitare che eventuali truffe abbiano, per così dire, una nuova via per la loro realizzazione. Saranno le banche, come già fanno nel momento dell'acquisizione dei crediti, eseguire adeguate due diligence mirate a verificare l'effettività fiscale dei crediti posti a garanzia.
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