lunedì 16/01/2023 • 06:00
Il Decreto Direttoriale 13 novembre 2022 ha definito le modalità di presentazione delle domande di accesso ed i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi “Accordi per l’innovazione”. Le domande di agevolazione possono essere inviate a partire dalla data del 31 gennaio 2023.
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Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023 pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del soggetto Gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa, possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. Pertanto, a partire dal 17 gennaio 2023 è resa disponibile la procedura di compilazione guidata. Sul punto, si ricorda che, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca. Le imprese agricole, invece, potranno partecipare nell’ambito di progetti congiunti.
Procedura per la definizione dell’Accordo quadro
Le regioni, le province autonome e le altre Amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo agevolabili, devono presentare, in via esclusivamente telematica, alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, una manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero.
Il Ministero, ricevuta la manifestazione di interesse avvia la fase di interlocuzione con l’Amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla sottoscrizione dell’Accordo quadro. In tale accordo, devono essere indicati determinati elementi, quali:
Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo presentate a valere sul secondo sportello agevolativo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che, entro il 18 gennaio 2023, hanno sottoscritto l’Accordo quadro, ovvero hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo quadro stipulato con il Ministero. Il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro o degli Addendum agli Accordi quadro e delle relative riserve, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata all’intervento agevolativo in questione (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione), entro il 19 gennaio 2023.
Chiusura dello sportello e attività istruttoria
Il Decreto Direttoriale del 13 novembre 2022 all’articolo 5, sottolinea che, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per il secondo dei due sportelli agevolativi.
Si evidenzia che, il soggetto Gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione ovvero, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, nel rispetto dell’ordine assunto nell’ambito della graduatoria di merito, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro.
L’attività istruttoria delle domande di agevolazione e della documentazione presentata è svolta dal soggetto Gestore, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Tale attività è articolata in due fasi, ossia:
-verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
-valutazione istruttoria della domanda sulla base di determinati elementi, quali:
Nell’ambito delle verifiche della documentazione presentata, da completare nel termine di venti giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto Gestore procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all’avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. In merito a parametri di costo, il soggetto Gestore deve verificare l’importo minimo di spesa ammissibile del progetto, che deve essere superiore a euro 5.000.000,00 sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Si sottolinea, inoltre, che, i progetti devono avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione al Ministero.
Nel caso in cui, il costo complessivo ammissibile del progetto risulti pari o inferiore alla soglia minima di ammissibilità di euro 5.000.000,00, a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese e dei costi esposti nel progetto, la domanda è dichiarata non ammissibile.
A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. In caso di esito positivo, lo stesso provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente ed alle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro, avviando con gli stessi l’attività negoziale propedeutica alla definizione dell’Accordo per l’innovazione.
Erogazione dell’agevolazione
Le agevolazioni sono erogate dal soggetto Gestore in non più di cinque soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all’ultimo stato di avanzamento, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all’adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al soggetto Gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.
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