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  • Tempo di lettura 2 min.

Come noto, superata la legislazione emergenziale dovuta alla crisi pandemica, anche i rapporti di lavoro a termine sono ritornati alla gestione “ordinaria” per proroghe e rinnovi, nonché con le relative causali.

In verità per quest'ultimo aspetto la normativa emergenziale e nello specifico il DL 73/2021, c.d. Sostegni-bis, convertito in Legge 106 del 23 luglio 2021, ha ampliato positivamente le causali rigide del Decreto Dignità previste dall'art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, con quelle legate alle   specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 (vedasi la nuova lettera b-bis).

A tal proposito dopo il 23 luglio 2021 alcuni contratti collettivi nazionali hanno fatto riferimento a tale novella, ma è pur vero che tali causali previste dalla contrattazione collettiva devono essere sartorialmente legate alle specifiche esigenze dell'azienda, se non dell'unità produttiva. Pertanto, la contrattazione aziendale di secondo livello, ad avviso di chi scrive, può essere il perimetro più puntuale di dette esigenze individuate per via collettiva proprio al fine di evitare un contenzioso legato a causali non proprio coerenti.

A prescindere dalla novella del Sostegni-bis , che si auspica risulti presto modificata , se non  migliorata,  dall'annunciato nuovo decreto, unitamente all'abrogazione della norma “astrusa” che lega f...

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