giovedì 12/01/2023 • 06:00
Il Reg. UE 2583/2022, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per alcune tipologie di prodotti agricoli e industriali venga introdotta, con urgenza, la sospensione completa dei dazi sui citati prodotti. Importante allora, in base alla tipologia di attività esercitata, monitorare la lista dei beni che potrebbero rientrare nel perimetro applicativo del beneficio sospensivo.
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Quando la condizione geopolitica “fa scattare” la sospensione dei dazi su taluni prodotti
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2022 (L340/1) ha preso avvio (e forma) il Reg. UE 2583/2022 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il Reg. UE 2278/2021 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'art. 56 par. 2 lett. c) Reg. UE 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali. In particolare, anche per garantire il giusto “ossigeno” alla presente situazione geopolitica e, soprattutto, anche per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo “turbolenze” nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune su alcuni prodotti ben individuati vengono sospesi dal Reg. UE 2278/2021 del Consiglio. Per l'effetto, evidenzia il Regolamento, i prodotti che figurano nell'allegato del Reg. UE 2278/2021, e che di seguito individueremo, potranno essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
La ratio della sospensione è chiara, cioè, dal momento che è nell'interesse primario dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi sui citati prodotti.
Ed inoltre, ma non per importanza, viene specificato che, al fine precipuo di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del Reg. UE 2278/2021 e la cui produzione dell'Unione non è sufficiente a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici dell'Unione.
Di tal guisa, prosegue il Consiglio, si è reso opportuno fissare al 31 dicembre 2023 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni, di modo che tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell'Unione.
Ma non solo.
Viene chiarito che non è più interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del Reg. UE 2278/2021. In particolare, viene introdotto anche un criterio di tipo quantitativo in forza al quale, al fine di evitare oneri amministrativi per le autorità nazionali, non saranno prese in considerazione sospensioni dei dazi TDC ove l'importo dei dazi TDC non riscossi è stimato inferiore a € 15.000 all'anno. Ma il Regolamento si sofferma anche ad analizzare alcune patologie commerciali determinate dall'attuale conflitto generato dalla Russia. Nello specifico, dopo aver ricordato le recenti emanazioni di pacchetti delle sanzioni a motivo della continua guerra di aggressione contro l'Ucraina, viene ben evidenziato che l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») e, in particolare, per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia viene “sconsigliata” l'estensione dei vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).
In tal senso, non pare pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento e, per l'effetto, è necessario, evidenzia il Consiglio, sopprimere la sospensione dei dazi TDC per tali prodotti. Pertanto, la soppressione della sospensione dei dazi TDC su taluni prodotti originari della Russia (o della Bielorussia) a giudizio del Consiglio è appropriata e non è considerata come una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione. A livello temporale, il Consiglio stabilisce che le modifiche di cui al regolamento, e riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Solo per citare alcuni prodotti:
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