martedì 10/01/2023 • 06:00
La Legge di bilancio 2023 ha apportato novità significative al credito R&S, prorogando ulteriormente il termine per aderire alla sanatoria del credito indebitamente fruito al 30 novembre 2023. Nella stessa ottica, ha ampliato il termine per poter chiedere la certificazione dei crediti R&S.
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Il quadro attuale
La disciplina normativa dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo (“R&S”) si presenta, come noto, complessa e in gran parte risulta essere dovuto alle difficoltà riscontrate dagli operatori nell'interpretazione delle disposizioni che la compongono: si veda, a titolo meramente esemplificativo, la diatriba sorta in merito alla distinzione tra crediti “non spettanti” e crediti “inesistenti”, la cui negazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è stata foriera, in sede di accertamento, dell'applicazione tout court della sanzione per crediti inesistenti ex art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97.
Per ovviare alle incertezze interpretative sorte, sono state precedentemente introdotti due istituti che dovrebbero essere di aiuto nella risoluzione di dette difficoltà, cioè la procedura di riversamento spontaneo del credito R&S (ex art. 5 DL 146/2021) e la cd. certificazione dei crediti R&S (di cui all'art. 23 DL 73/2022).
Si rammenta in proposito che la procedura di riversamento sopra ricordata consente ai contribuenti che vi aderiscano di sanare le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 DL 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, con il conseguente stralcio delle sole sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione. Il Provv. AE 1° giugno 2022 n. 188987 ha dettato le modalità attuative di detto riversamento.
La certificazione del credito R&S ha la funzione di garantire certezza alla disciplina del credito R&S di cui ai c. 200-202 L. 160/2019, con tale disciplina stabilendosi che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
La certificazione in questione può essere altresì richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del c. 203, nonché dai c. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 L. 160/2019.
Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023
Nella previgente formulazione, la disciplina del riversamento del credito R&S ha previsto inizialmente che il termine per aderire alla sanatoria fosse fissato al 30 settembre 2022; successivamente, ad opera del DL 144/2022, tale termine è stato prorogato al 31 ottobre 2023.
Da ultimo, con il c. 271 L. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”), il termine in questione è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre prossimo.
Si rammenta, altresì, in proposito che il termine anzidetto vale anche per coloro che abbiano inoltrato istanza di sanatoria nella vigenza del precedente termine, con la conseguenza che anche per tali soggetti valgono le scadenze previste del 16 dicembre 2023 (nell'ipotesi in cui sia possibile il riversamento del credito in questione in un'unica rata), o le scadenze del 16 dicembre 2023, del 16 dicembre 2024 e del 16 dicembre 2025 (nell'ipotesi in cui sia ammesso al riversamento un credito R&S per il cui recupero siano stati notificati un atto impositivo oppure un avviso di recupero del credito di imposta in data successiva al 22 ottobre 2021 e qualora sia stato consegnato un PVC dopo il 22 ottobre 2021).
Per ciò che concerne la disciplina della certificazione del credito R&S, l'art. 23 in origine dispone che la certificazione in questione può essere però richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle suddette norme non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Attualmente, a seguito delle modifiche apportate all'art. 23 da parte del c. 272 Legge di bilancio 2023, è previsto che la certificazione citata possa essere chiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo del credito di imposta non siano state già constatate con un PVC: indubbiamente con tale disposizione è stato esteso l'orizzonte temporale entro il quale chiedere la certificazione in questione, i.e. fino alla notifica di un PVC al termine dell'attività amministrativa di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate.
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