lunedì 09/01/2023 • 06:00
La Legge di Bilancio 2023 ha apportato numerose modifiche in campo fiscale, in particolare in materia di accise, modificando sia il DDL di bilancio del 21 novembre 2022 che era intervenuto sul Testo Unico delle Accise (TUA) sia direttamente il TUA.
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Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di accise sono contenute nell'art. 1 c. 122 L. 197/2022 e hanno interessato il Testo Unico delle Accise (art. 39-octies e art. 62-quater.1).
Modifiche alle aliquote di base e al calcolo dell’accisa sui tabacchi lavorati
L'art. 39-octies D.Lgs. 504/95 , titolato “Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati”, individua al comma 1 le aliquote di base per i seguenti tabacchi lavorati:
a) sigari e sigaretti;
b) sigarette;
c) tabacco da fumo (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo);
d) tabacco da fiuto;
e) tabacco da masticare.
Già in un precedente commento si evidenziava che l'ammontare dell'accisa sulle sigarette è costituito da un importo specifico fisso per unità di prodotto, che incide maggiormente sui prodotti con prezzo più basso, e da un'aliquota ad valorem, proporzionale a seconda del prezzo di vendita.
Una prima modifica operata dalla L. 197/2022 riguarda l'art. 29 c. 1 lett. a) del DDL Bilancio per il 2023, che modificava in aumento l'importo specifico fisso dall'11% ai seguenti importi:
Con l'art. 29 c. 1 lett. d), invece, veniva modificata in diminuzione la componente ad valorem, già fissata al 59,8% e portata al 47,50%.
La legge di bilancio pubblicata in GU modifica l'art. 39-octies c. 3 lett. a) D.Lgs. 504/95, graduando sempre in aumento, ma in maniera meno incisiva rispetto alle intenzioni iniziali, l'importo specifico fisso per unità di prodotto che, dall'attuale 11% della somma dell'accisa globale e dell'IVA calcolate con riferimento al cd PMP-sigarette, è così rideterminato:
Quanto alla modifica della componente ad valorem, l'aliquota attuale del 59,8% indicata all'Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, del TUA, rideterminata dal DDL al 47,50%, è stata modificata dalla legge di bilancio al 49,50%.
Aumenta invece dal 59% al 60% l'aliquota per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'Allegato I citato.
Una seconda modifica riguarda l'art. 39-octies c. 6 D.Lgs. 504/95 relativo al cd onere fiscale minimo, rimodulato nel DDL nei seguenti termini:
Con la legge di bilancio tali valori sono stati modificati, in aumento rispetto al DDL, con i seguenti incrementi percentuali:
Da ultimo, si segnala che è stata operata una modifica all'art. 39-octies c. 5 lett. c) D.Lgs. 504/95, modificando in aumento da euro 130 ad euro 140 l'accisa minima indicata dall'art. 14 n. 1 secondo periodo Dir. 2011/64/CE in relazione al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'art. 39-bis c. 1 lett. c) n. 1) D.Lgs. 504/95.
Modifiche all’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina
Con l'art. 62-quater.1 D.Lgs. 504/95, titolato “Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina” ed inserito dall'art. 3-novies c. 2 DL 228/2021, ai sensi del c. 1 sono assoggettati ad imposta di consumo (pari ad euro 22 per kg) i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa ed esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006, che “contengono nicotina e sono preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo”.
Obbligati al pagamento dell'imposta sono:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al pagamento ed agli obblighi previsti dalla norma mediante un rappresentante fiscale autorizzato ed avente sede nel territorio nazionale, per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'UE;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti provenienti da uno Stato dell'UE.
Tale ultimo soggetto può solo ricevere i prodotti in questione provenienti da Stati UE ed è preventivamente autorizzato dalla Dogana all'istituzione ed alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti che contengono nicotina, presentando un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, l'ubicazione del deposito, la denominazione ed il contenuto dei prodotti provenienti da Stati UE, nonché la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita.
Ai medesimi requisiti su elencati è sottoposto il soggetto che intende fabbricare i prodotti in questione.
Il soggetto obbligato al versamento deve garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di cauzioni, così distribuite:
Ulteriore garanzia è in capo al mittente, nella misura pari al 100% dell'imposta, per la circolazione dei prodotti nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti indicati nelle lett. a) e c-bis) sopra citate.
La Dogana verifica l'idoneità della cauzione prestata e rilascia, entro 60 giorni dall'istanza, l'autorizzazione richiesta al soggetto che intende fabbricare i prodotti, al rappresentante fiscale per i prodotti provenienti da uno Stato UE, ed al soggetto nazionale gestore di un deposito che immette in consumo tali beni, attribuendo altresì a tali soggetti un codice d'imposta.
È poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti che contengono nicotina è legittimata mediante la previa applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite il modello “F24 Accise”
Si segnala che con la Ris. AE 26 ottobre 2022 n. 63/E è stato istituito il codice tributo “5481” per il versamento tramite “F24 Accise” delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione di cui all'art. 62-quater.1 c. 10 D.Lgs. 504/95.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
Da ultimo si dà conto che sono stati istituiti i codici tributi “5483” e “5482”, per il versamento con l'F24 Accise, rispettivamente, dell'imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina e delle sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all'art. 61 c. 4 D.Lgs. 504/95.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i due codici tributo vanno esposti nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
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