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lunedì 09/01/2023 • 06:00

Fisco Dalla legge di bilancio 2023

Modificata la disciplina delle accise sulle sigarette

La Legge  di Bilancio 2023 ha apportato numerose modifiche in campo fiscale, in particolare in materia di accise, modificando sia il DDL di bilancio del 21 novembre 2022 che era intervenuto sul Testo Unico delle Accise (TUA) sia direttamente il TUA.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di accise sono contenute nell'art. 1 c. 122 L. 197/2022 e hanno interessato il Testo Unico delle Accise (art. 39-octies e art. 62-quater.1).

Modifiche alle aliquote di base e al calcolo dell’accisa sui tabacchi lavorati

L'art. 39-octies D.Lgs. 504/95 , titolato “Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati”, individua al comma 1 le aliquote di base per i seguenti tabacchi lavorati:

a) sigari e sigaretti;

b) sigarette;

c) tabacco da fumo (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo);

d) tabacco da fiuto;

e) tabacco da masticare.

Già in un precedente commento si evidenziava che l'ammontare dell'accisa sulle sigarette è costituito da un importo specifico fisso per unità di prodotto, che incide maggiormente sui prodotti con prezzo più basso, e da un'aliquota ad valorem, proporzionale a seconda del prezzo di vendita.

Una prima modifica operata dalla L. 197/2022 riguarda l'art. 29 c. 1 lett. a) del DDL Bilancio per il 2023, che modificava in aumento l'importo specifico fisso dall'11% ai seguenti importi:

  • per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette;
  • per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette;
  • dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette.

Con l'art. 29 c. 1 lett. d), invece, veniva modificata in diminuzione la componente ad valorem, già fissata al 59,8% e portata al 47,50%.

La legge di bilancio pubblicata in GU modifica l'art. 39-octies c. 3 lett. a) D.Lgs. 504/95, graduando sempre in aumento, ma in maniera meno incisiva rispetto alle intenzioni iniziali, l'importo specifico fisso per unità di prodotto che, dall'attuale 11% della somma dell'accisa globale e dell'IVA calcolate con riferimento al cd PMP-sigarette, è così rideterminato:

  • per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette;
  • per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette;
  • dall'anno 2025 in 28,70 euro per 1.000 sigarette.

Quanto alla modifica della componente ad valorem, l'aliquota attuale del 59,8% indicata all'Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, del TUA, rideterminata dal DDL al 47,50%, è stata modificata dalla legge di bilancio al 49,50%.

Aumenta invece dal 59% al 60% l'aliquota per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'Allegato I citato.

Una seconda modifica riguarda l'art. 39-octies c. 6 D.Lgs. 504/95 relativo al cd onere fiscale minimo, rimodulato nel DDL nei seguenti termini:

  • 96,22% per l'anno 2023;
  • 96,50% per l'anno 2024;
  • 96,90% a partire dall'anno 2025.

Con la legge di bilancio tali valori sono stati modificati, in aumento rispetto al DDL, con i seguenti incrementi percentuali:

  • al 98,10% per l'anno 2023;
  • al 98,50% per l'anno 2024;
  • al 98,60% dall'anno 2025.

Da ultimo, si segnala che è stata operata una modifica all'art. 39-octies c. 5 lett. c) D.Lgs. 504/95, modificando in aumento da euro 130 ad euro 140 l'accisa minima indicata dall'art. 14 n. 1 secondo periodo Dir. 2011/64/CE in relazione al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'art. 39-bis c. 1 lett. c) n. 1) D.Lgs. 504/95.

Modifiche all’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

Con l'art. 62-quater.1 D.Lgs. 504/95, titolato “Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina” ed inserito dall'art. 3-novies c. 2 DL 228/2021, ai sensi del c. 1 sono assoggettati ad imposta di consumo (pari ad euro 22 per kg) i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa ed esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006, che “contengono nicotina e sono preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo”.

Obbligati al pagamento dell'imposta sono:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al pagamento ed agli obblighi previsti dalla norma mediante un rappresentante fiscale autorizzato ed avente sede nel territorio nazionale, per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'UE;

c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti provenienti da uno Stato dell'UE.

Tale ultimo soggetto può solo ricevere i prodotti in questione provenienti da Stati UE ed è preventivamente autorizzato dalla Dogana all'istituzione ed alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti che contengono nicotina, presentando un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, l'ubicazione del deposito, la denominazione ed il contenuto dei prodotti provenienti da Stati UE, nonché la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita.

Ai medesimi requisiti su elencati è sottoposto il soggetto che intende fabbricare i prodotti in questione.

Il soggetto obbligato al versamento deve garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di cauzioni, così distribuite:

  • per il fabbricante è pari al 10% dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti;
  • per il rappresentante fiscale la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

Ulteriore garanzia è in capo al mittente, nella misura pari al 100% dell'imposta, per la circolazione dei prodotti nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti indicati nelle lett. a) e c-bis) sopra citate.

La Dogana verifica l'idoneità della cauzione prestata e rilascia, entro 60 giorni dall'istanza, l'autorizzazione richiesta al soggetto che intende fabbricare i prodotti, al rappresentante fiscale per i prodotti provenienti da uno Stato UE, ed al soggetto nazionale gestore di un deposito che immette in consumo tali beni, attribuendo altresì a tali soggetti un codice d'imposta.

È poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti che contengono nicotina è legittimata mediante la previa applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite il modello “F24 Accise”

Si segnala che con la Ris. AE 26 ottobre 2022 n. 63/E è stato istituito il codice tributo “5481” per il versamento tramite “F24 Accise” delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione di cui all'art. 62-quater.1 c. 10 D.Lgs. 504/95.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

Da ultimo si dà conto che sono stati istituiti i codici tributi “5483” e “5482”, per il versamento con l'F24 Accise, rispettivamente, dell'imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina e delle sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all'art. 61 c. 4 D.Lgs. 504/95.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i due codici tributo vanno esposti nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • riguardo al codice 5483, nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l'anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”;
  • riguardo al codice 5482, nel campo “mese” nessun valore e nel campo “anno di riferimento”, l'anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.

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