sabato 03/12/2022 • 06:00
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 21 novembre 2022 il disegno di legge di bilancio per l’anno 2023 nel quale, in tema di accise sui tabacchi, è stato previsto l’aumento delle aliquote su tali beni unitamente ad una rimodulazione degli incrementi di quelle sui prodotti succedanei quali il tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche, mediante modifiche al D.Lgs. 504/95 (TUA).
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Accisa sui tabacchi lavorati
Con il DDL bilancio 2023, se confermato, verranno modificate in aumento, a partire dal 1° gennaio 2023, le aliquote su alcuni tabacchi lavorati, mediante un incremento percentuale che si stima di circa 15-20 centesimi a pacchetto su tali prodotti.
L'oggetto degli aumenti riguarderà in primo luogo:
Per le sigarette, in particolare, a differenza degli altri tabacchi lavorati, il TUA prevede (seguendo il disposto dalla Dir. 2011/64/UE) che l'ammontare dell'accisa sia costituito dalla somma di un importo specifico fisso per unità di prodotto (oggi tra i più bassi della zona euro) che incide nella medesima misura su qualsiasi pacchetto di sigarette a prescindere dal prezzo, e da un'aliquota ad valorem (più alta rispetto a quella applicata dai partner europei), proporzionale alla fascia di prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
In tal modo la componente specifica incide maggiormente sui prodotti con prezzo più basso mentre quella ad valorem incide in misura proporzionale a seconda del prezzo, restando inteso che entrambe le voci devono essere uguali per tutte le sigarette.
A tali valori va aggiunta l'IVA sulla cessione del singolo pacchetto, l'aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), nonché la quota di spettanza del produttore, oltre all'eventuale dazio, pagato dall'importatore, nel caso di importazione da Paesi extra UE di tabacchi lavorati.
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati si compone quindi delle seguenti singole voci:
Con le modifiche in argomento, la componente specifica attualmente fissata all'11% sarà aumentata ai seguenti importi:
La componente ad valorem, ora fissata al 59,8%, sarà invece diminuita al 47,50%.
Modificato anche l'onere fiscale minimo, calcolato sulla base della somma dell'accisa globale (componente specifica e ad valorem) e dell'IVA, entrambe computate con riferimento al prezzo medio ponderato per chilogrammo convenzionale (cd PMP-sigarette), che sarà pari:
Tali modifiche, come dimostrano i dati di vendita europei, rappresentano solo una leva fiscale immediata per lo Stato e non anche un disincentivo al consumo, come ampiamente dimostrato dal “caso irlandese”, Paese con la più alta tassazione sui prodotti del tabacco e con i prezzi più elevati, nel quale non si è affatto assistito ad una netta diminuzione dell'incidenza dei fumatori. Con la manovra 2023 si assisterà, invece, ad una modifica in melius della tassazione sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti da inalazione senza combustione, aspetto che potrebbe generare un aumento nel consumo di tali beni, avendo il Governo deciso di rimodulare al ribasso l'incremento percentuale negli anni delle aliquote, di fatto spalmando gli aumenti nell'arco di più anni.
In concreto, circa i tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. “tabacchi riscaldati” o “Heat no burn"), la norma attuale prevede dal 1° gennaio 2023 l'aumento al 40% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette ed all'equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al riguardo si evidenziano la Determinazione AD 24 dicembre 2014 n. 104859, che individua in particolare la determinazione del tempo medio di consumo di tale prodotto in base alla norma EN ISO 3308/2012, e la Determinazione AD 14 gennaio 2022 n. 13694, che fissa l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 16 gennaio 2022.
L'aliquota percentuale sopra indicata del 40% verrà sostituita dal 1° gennaio 2023 dalle seguenti aliquote del:
Imposta di consumo sui prodotti surrogati al fumo
Riguardo poi i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (soggetti ad accisa a prescindere), la cui commercializzazione è assoggettata a cauzione nonché alla preventiva ed identica autorizzazione concessa da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, questi sono assoggettati ad oggi ad un'imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 25% e al 20% dall'1° gennaio 2023. Tali aliquote, a partire da tale data, varieranno in diminuzione nella misura del 15% e del 10% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.
Anche qui la norma del TUA fa riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette ed all'equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di procedure tecniche (in particolare il tempo medio di consumo) definite con i Provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra i quali si segnalano la Determinazione AD 24 dicembre 2014 n. 104859 e la Determinazione AD 20 gennaio 2015 n. 6615.
In merito ai prodotti ora richiamati si evidenzia, inoltre, la Determinazione AD 11 marzo 2022 n. 113977 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da ultimo, ha indicato l'imposta di consumo a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 pari, rispettivamente, ad € 0,131303 il millilitro e ad € 0,087535 il millilitro.
Di rilievo infine la Determinazione AD 18 marzo 2021 n. 83685 che disciplina il complessivo regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione, in tema ad esempio di autorizzazione con cui l'Agenzia assegna un codice di imposta a ciascun deposito, di gestione del deposito stesso, di modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'accisa, di apposizione dei contrassegni di legittimazione, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, nonché di prestazione della cauzione a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
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