lunedì 09/01/2023 • 06:00
Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 115-121 L. 197/2022) ha istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo sugli extraprofitti.
redazione Memento
Il contributo di solidarietà per il caro energia è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 115-121 L. 197/2022) per l'anno 2023 a carico dei soggetti: che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica; che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo di solidarietà in oggetto: è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle suddette attività; è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; va versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Infine, la Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche anche alla disciplina del contributo introdotto per il 2022 (art. 37 DL 21/2022). Se a seguito di tali variazioni l'ammontare del contributo risulta: maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo va effettuato entro il 31 marzo 2023 tramite Modello F24; minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione tramite Modello F24, a decorrere dal 31 marzo 2023.
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