lunedì 09/01/2023 • 06:00
I contribuenti che vorranno aderire alla nuova “rottamazione-quater” dovranno presentare la dichiarazione entro il prossimo 30 aprile esclusivamente in via telematica. La nuova definizione agevolata permette di abbattere anche l’aggio dell’agente della riscossione.
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La legge di bilancio 2023, ai commi da 231 a 252, introduce una nuova Rottamazione (la quater) che offre la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali, ossia i carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, beneficiando dell'abbattimento delle somme relative agli interessi e sanzioni, nonché delle sanzioni civili e degli interessi di mora e delle somme aggiuntive.
Entro il prossimo 30 aprile il contribuente che vorrà accedere a tale definizione dovrà presentare apposita dichiarazione in via telematica e attendere poi la comunicazione dell'Agente della riscossione che andrà a comunicare il dovuto (o in un'unica soluzione, oppure se si è optato per il piano dilazionato, il numero di rate dovute).
Ma la nuova rottamazione permette di definire anche:
Dichiarazione del contribuente
Il contribuente che intenda aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), dovrà presentare apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2023 e in modalità telematica, ove andrà anche a scegliere il numero di rate (massimo 18).
Dopo la presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, saranno sospesi:
Inoltre:
Versamento degli importi
Entro il 30 giugno 2023, l'Agente della Riscossione dovrà comunicare ai debitori, che hanno aderito alla definizione, il quantum dovuto e, in caso di scelta del piano rateale, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione sarà disponibile anche nell'apposita area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
Quanto alle modalità di pagamento, è previsto che possa avvenire:
È bene sottolineare come il mancato o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate del piano di dilazione, comporta l'inefficacia della definizione e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rateazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti compiuti saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
Definizione agevolata e codice della crisi d'impresa
È interessante il c. 245 dell'art. 1 L. 197/2022, il quale prevede l'inclusione, all'interno della definizione agevolata, anche dei carichi affidati agli agenti della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cd. concordato minore, ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
I debitori potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Il c. 248 riconosce poi la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi d'impresa (RD 16 marzo 1942 n. 267) e al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Di conseguenza, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo saranno destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l'ordine di ripartizione dell'attivo.
Sanzioni amministrative definibili?
Il c. 247 L. 197/2022 prevede di definire le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.
In tal caso l'agevolazione permette di abbattere gli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento delle somme dovute (art. 27 c. 6 L. 689/81).
C'è però una novità rispetto alle precedenti rottamazioni: la definizione agevolata per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento alle somme maturate dall'agente della riscossione a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/99).
Esclusioni
La definizione agevolata, come già accaduto in passato con il DL 193/2016 e DL 119/2018, esclude i carichi affidati all'agente della riscossione relativi a:
Rimessione in termini “vantaggiosa” per i decaduti dalle rottamazioni passate
Il c. 249 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti istituti di “pace fiscale” e, in particolare, i debiti inerenti ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 sino al 2017, anche se con riferimento ad essi si sia determinata l'inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge.
In particolare, si fa riferimento a:
In buona sostanza, vengono rimessi in termini i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati sino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini di legge. Ma la nuova definizione agevolata è assai più vantaggiosa rispetto alle precedenti, in quanto consente di abbattere anche l'aggio per l'agente della riscossione.
Definibili anche i debiti degli enti di previdenza privata
Un'altra novità rispetto al passato risiede nella possibilità di “rottamare” anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privata (D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96), previe apposite delibere dei medesimi e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali entro il 31 gennaio 2023, con comunicazione via PEC all'agente della riscossione (c. 251).
Disposizioni residuali
È bene infine sottolineare come, limitatamente ai debiti definibili, per i quali il contribuente abbia presentato la dichiarazione di voler aderire alla definizione agevolata:
Per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti (c. 250).
Tale norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori. Infatti, per consentire ciò, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si siano avvalsi delle disposizioni in esame e dei codici tributi per i quali sia stato effettuato il versamento.
Gli enti territoriali ed i loro enti, nonché gli organismi strumentali, potranno ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dei c. 222-227, concernente la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, e delle norme in esame.
Le modalità di ripiano saranno quelle previste dall'art. 1 c. 5-6 DM MEF 14 luglio 2021 che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo sino ad € 5.000, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010.
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