mercoledì 04/01/2023 • 06:00
A distanza di un anno dall’accordo sulla soluzione a due pilastri, l’OCSE ha divulgato nuovi documenti per la consultazione pubblica, che contribuiscono a comporre il sistema di norme che regoleranno la tassazione dei grandi gruppi multinazionali. La consultazione pubblica si chiuderà a gennaio per i documenti riguardanti il Pillar I ed il 3 febbraio 2023 per i documenti sul Pillar II.
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I documenti sul Pillar I
Il Pillar I è stato elaborato come una possibile soluzione alle problematiche derivanti dall'economia digitale, che ha evidenziato i limiti dei tradizionali sistemi di tassazione basati sulla localizzazione fisica delle attività economiche.
In particolare, con l'Amount A, si introduce un nuovo concetto di potestà impositiva, che consente di tassare i profitti realizzati dagli operatori economici nei paesi in cui i prodotti o servizi vengono forniti o nei quali sono localizzati i rispettivi consumatori finali (market jurisdictions), pur senza che negli stessi sia identificata, ai fini fiscali, alcuna entità.
L'impegno al ritiro delle misure sulla tassazione dei servizi digitali (DST)
Il nuovo sistema di tassazione verrà implementato tramite l'adozione di una Convenzione Multilaterale (MLC) che, tra l'altro, si impone – nell'obiettivo di stabilizzare i sistemi fiscali internazionali – di ritirare e sospendere le misure già introdotte in merito alla tassazione dei servizi digitali.
Il Progress Report on Amount A of Pillar One, pubblicato lo scorso luglio (July Progress Report) aveva stabilito che la MLC avrebbe incluso un elenco delle misure esistenti per la tassazione dei servizi digitali ed un impegno a non introdurre nuovi tipi di DST, oltre alla previsione che eventuali stati che avessero adottato simili misure sarebbero stati esclusi dall'applicazione dell'Amount A.
Il documento in consultazione pubblica contiene la bozza delle previsioni della MLC destinate ad attuare tale impegno (art. 37 e 38).
In particolare:
- l'art. 37 contiene l'obbligo a non applicare le DST esistenti, che verranno indicate in un apposito elenco (Annex A), ad alcuna società, a partire dall'entrata in vigore della MLC. L'elenco definitivo di tali misure sarà definito dalla Task Force sulla Tassazione Digitale (TFDE) nell'ambito delle negoziazioni sulla MLC e non rientra nella consultazione pubblica;
- l'art. 38 si occupa delle misure che prevedono l'esclusione dall'allocazione dell'Amount A tra gli Stati che impongono DST o misure similari e contiene anche la definizione generale di “DST o altre misure similari” che – secondo quanto previsto dal July Progress Report – si basa su tre condizioni che devono verificarsi contemporaneamente, ossia:
Tale definizione non include, tra le altre, l'IVA, le imposte sulle transazioni, le ritenute coperte dai trattati o le disposizioni relative all'abuso di norme fiscali esistenti.
Il documento sull'Amount B
L'Amount B è la seconda componente del Pillar I.
Secondo quanto indicato nel report “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint'' pubblicato il 14 ottobre 2020 dall'Inclusive Framework sul BEPS (IF), l'Amount B aveva l'obiettivo di semplificare il processo di determinazione dei prezzi delle attività routinarie di marketing e distribuzione, in linea con il principio di libera concorrenza, al fine di aumentare il grado di certezza fiscale e ridurre le controversie tra i contribuenti e le amministrazioni pubbliche.
Infatti, proprio sulle attività di marketing e distribuzione spesso si registra un gran numero di controversie, riguardanti:
Il documento in consultazione cerca di affrontare tali tematiche, sollecitando i commenti delle parti interessate, in particolare sui seguenti aspetti:
- la corretta qualificazione della transazione: a questo scopo l'IF rinvia ai criteri indicati nel Capitolo I delle Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento. In sostanza, non sarà possibile riferirsi a categorie predefinite di transazioni, ma occorrerà invece svolgere un'analisi delle specifiche circostanze e una valutazione combinata di elementi qualitativi (funzioni, rischi, assets) e quantitativi (ad esempio, i livelli di scorte di prodotti, le spese di ricerca e sviluppo, i costi operativi, ecc.);
- la metodologia di determinazione del prezzo di trasferimento dovrebbe essere basata sul Transactional Net Margin Method (TNMM), a meno che questo non possa essere applicato a causa:
Nell'utilizzo del TNMM solitamente si ritiene che l'indicatore di profitto più appropriato per le attività di distribuzione sia il margine operativo (Return on sales o ROS), tuttavia viene suggerita anche la possibilità di utilizzare altri indicatori (ad esempio, il Berry Ratio, il Return on Assets (ROA), oppure indicatori combinati);
Inoltre, l'IF ha ipotizzato l'utilizzo di approcci alternativi basati:
I documenti sul Pillar II
Sul Pillar II è stato pubblicato un pacchetto di misure volte a regolare l'attuazione delle GloBe Model Rules, con il nuovo sistema della Global Minimum Tax del 15% che si applicherà ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato superiore a € 750 milioni.
Il pacchetto contiene:
La guida sui safe harbours e sull'esenzione dalle sanzioni
Nell'ambito della consultazione pubblica dell'aprile 2022, molti commentatori hanno manifestato preoccupazioni per l'eccessiva complessità del sistema di norme del Pillar II e per i rischi che gli adempimenti richiesti dal nuovo sistema impositivo risultassero eccessivi, in particolare per le giurisdizioni con più elevati livelli di tassazione o minori rischi.
In risposta a tali timori, l'IF ha elaborato un sistema di safe harbours, con l'obiettivo di limitare gli oneri connessi ai nuovi adempimenti, in particolare per le giurisdizioni a basso rischio e soprattutto nel primo periodo di applicazione.
In pratica, è stato previsto un c.d. safe harbour transitorio che esclude, di fatto, l'applicazione del Pillar II sulle operazioni di un'impresa multinazionale nelle giurisdizioni a basso rischio nei primi anni.
Per l'applicazione di tale deroga, l'impresa multinazionale dovrà superare alcuni test (alternativi), basati sull'analisi dei dati contabili e del Country-by-Country Reporting, ossia:
È stato inoltre stabilito un safe harbour permanente, destinato a ridurre i calcoli e gli aggiustamenti che l'impresa multinazionale deve effettuare, o a consentire a tale impresa di effettuare dei calcoli semplificati per dimostrare che non esiste l'obbligo di applicare la minimum tax in una certa giurisdizione.
Infine, è stato disposto che nel periodo transitorio non si applicheranno sanzioni connesse agli obblighi dichiarativi qualora l'amministrazione fiscale di una specifica giurisdizione consideri che l'impresa multinazionale abbia adottato “misure ragionevoli” per la corretta applicazione delle GloBe Rules.
Il documento sugli obblighi dichiarativi
Le GloBe Rules prevedono lo sviluppo di un modello dichiarativo standardizzato, da presentarsi su base annuale, per adempiere alle obbligazioni della Global Minimum Tax (GloBe Information Return, GIR).
L'approccio standardizzato dovrebbe facilitare gli adempimenti, garantendo la trasparenza dei risultati e l'omogeneità del livello di informazioni richieste da ciascuna giurisdizione nel contesto delle GloBe Rules. Con tale approccio, infatti, l'IF si propone di trovare un opportuno equilibrio tra i requisiti amministrativi e gli obblighi di compliance, fornendo da un lato alle amministrazioni fiscali tutte le informazioni necessarie per valutare la correttezza delle obbligazioni tributarie delle entità soggette alla Global Minimum Tax ed effettuare un efficace risk assessment ma, allo stesso tempo, evitando la raccolta di dati non necessari o l'esposizione dei contribuenti ad oneri ripetitivi e non coordinati nelle diverse giurisdizioni nelle quali si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta globale.
La GIR dovrà essere presentata separatamente rispetto all'ordinaria dichiarazione dei redditi e gli obblighi di presentazione e di pagamento dovranno essere regolamentati dalle singole giurisdizioni, in linea con gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte sui redditi ordinarie.
I dati da indicare nella GIR comprenderanno:
L'IF invita i commentatori ad esprimere il proprio parere in particolare sul livello e sulla tipologia di informazioni da includere nella GIR, tenendo presente lo scopo di bilanciare da una parte la necessità delle amministrazioni fiscali di ottenere informazioni sufficienti per la determinazione del corretto onere impositivo e l'allocazione della TUT e dall'altra quella delle imprese multinazionali di seguire adempimenti non eccessivamente onerosi in termini di compliance, tenendo conto anche degli eventuali safe harbours descritti nel precedente paragrafo.
A tale riguardo, viene sollecitata la riflessione su alcuni particolari aspetti:
Il documento sulla certezza fiscale sulle GloBe Rules
Il common approach concordato dalle giurisdizioni aderenti all'IF per l'applicazione delle GloBe Rules implica che gli stati che vorranno introdurre tali disposizioni dovranno farlo in maniera coerente e coordinata.
Tuttavia, poiché l'applicazione pratica delle GloBe Rules sarà demandata alle legislazioni dei singoli stati, permane il rischio di differenti interpretazioni o applicazioni difformi che potrebbero condurre a risultati diversi nell'applicazioni diverse di tali norme ed a conseguenti incertezze (ad esempio, sugli obblighi dichiarativi in una giurisdizione rispetto alle altre) e rischi di doppia imposizione. Pertanto, l'IF ha elaborato un ulteriore documento che affronta il tema della certezza fiscale e delle problematiche connesse alle differenze di interpretazione o di applicazione delle GloBe Rules tra una o più giurisdizioni.
Per la risoluzione delle controversie l'IF suggerisce varie soluzioni, che si possono sintetizzare come segue:
- approccio preventivo (dispute prevention mechanism):
- approccio successivo (dispute resolution mechanism):
L'IF invita le parti interessate anche a suggerire eventuali ulteriori strumenti rispetto a quelli già identificati nel documento.
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